CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 654

Rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato – Riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola – Istanza amministrativa respinta dall’Inps – Titolarità di partita IVA – Rilevanza dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti – Mancata contestazione da parte del ricorrente nei precedenti gradi di merito – Poteri istruttori del giudice

Rilevato

che, con sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto, previo accertamento del suo impiego in agricoltura con rapporto di lavoro a tempo determinato quale bracciante agricolo, il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2010, richiesta in via amministrativa con istanza in data 21.3.2011 e negata dall’INPS per essere il G. titolare di partita IVA;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato il requisito legale dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli o del possesso del c.d. certificato sostitutivo e dell’accredito contributivo pari a 102 giornate lavorative nel biennio di riferimento, carenza a fronte della quale correttamente il primo giudice non aveva ammesso la prova testimoniale, del resto viziata da assoluta genericità, circa il periodo di lavoro e la tipologia e le modalità dell’attività espletata e neppure colmata in sede di gravame con riferimento alla nuova documentazione prodotta cui nel ricorso non si fa alcun cenno ed assorbita la questione, peraltro nuova e dunque inammissibile, data dall’illegittimità dell’iscrizione del G. nella gestione relativa ai coltivatori diretti;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

Considerato

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 cost., imputa alla Corte territoriale di aver trattato a distanza di pochi mesi identici contenziosi in maniera differente, applicando indirizzi interpretativi contrastanti, così contravvenendo al principio di non discriminazione;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale un error in procedendo laddove, andando in contrasto con quanto a riguardo ritenuto nei medesimi precedenti della stessa Corte cui già si era richiamato nel primo motivo, non ha ritenuto di valersi dei propri poteri istruttori d’ufficio ai fini dell’acquisizione della documentazione attestante l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti;

che, rilevata l’inammissibilità del primo motivo stante la palese inconsistenza della censura addotta, si deve ritenere parimenti inammissibile il secondo motivo, nulla opponendo il ricorrente alla condivisibile motivazione, del resto desunta dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale la Corte territoriale ha escluso il ricorso ai propri poteri istruttori di ufficio, data dal mancato assolvimento da parte del ricorrente, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in sede di gravame, stante l’omessa menzione nell’atto d’appello, incentrato, secondo quanto rilevato, senza alcuna smentita in questa sede, dalla Corte territoriale, sulla contestazione della rilevanza dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti, della documentazione ivi prodotta ad integrazione del corredo probatorio, del prioritario onere di allegazione;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.