CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15610
Tributi – Imposte di registro e catastali – Acquisto prima casa – Agevolazioni fiscali – Avviso di liquidazione
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che M.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro e catastali per l’anno 2011;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il M. invoca erronea applicazione dell’art. 1 Tariffa allegata DPR n. 131/1986 e art. 6 D.M. 2 agosto 1969,
giacché, nel considerare la superficie complessiva, ai fini dell’agevolazione prima casa, la CTR avrebbe omesso di escludere la superficie di alcuni locali, non compresi nel D.M. 2 agosto 1969;
che, col secondo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 3 D.L. n. 472/1997, giacché anche ai fabbricati compravenduti in epoca precedente al 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto applicarsi l’agevolazione “prima casa”, indipendentemente dalla superficie;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, in tema d’imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, quest’ultimo da intendersi non soltanto quale posto aperto e delimitato in area comune, ma anche come autorimessa, attesa l’ampiezza della formula usata e l’identità di ratio (Sez. 5, n. 8421 del 31/03/2017; Sez. 5, n. 18483 del 21/09/2016);
che, pertanto, ha errato la CTR nel comprendere nel novero della superficie utile anche l’autorimessa, pari a mq. 80,95;
che il secondo motivo resta assorbito;
che la sentenza impugnata va dunque cassata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione.