CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15712
Fallimento – Registro imprese – Decreto di convocazione – Notificazione via PEC
Ragioni della decisione
Con sentenza n. 565/2016 la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 L.f. proposto da D.S. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.p.a. N.S.T..
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato, per quanto ancora interessa, l’infondatezza dell’eccepita nullità della sentenza di fallimento per difetto di notificazione ex art. 15 L.f., essendo stata tale notificazione eseguita correttamente presso la sede legale della società, quale risultante dal registro delle imprese di Bologna, tramite ufficiale giudiziario, il quale aveva provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, dopo che la notifica via p.e.c a cura della cancelleria non era andata a buon fine e si era constatato che la società medesima non era più presente presso l’indirizzo indicato. Invero, anche se la società aveva trasferito la propria sede a Milano in data 15.01.2009, non aveva provveduto alla cancellazione della società presso il Registro della sede precedente (Bologna).
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.S. sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena e la curatela del fallimento di N.S.T. s.p.a.
Entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria adesiva rispetto alla proposta del giudice relatore.
Con il primo motivo viene dedotta la nullità del giudizio di primo grado per invalidità della notifica del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione della procedura concorsuale, nonché violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare. L’art. 15 L.f. è una disposizione illegittima perché ammette che la notifica avvenga anche in assenza di consegna dell’atto e che si compia col solo deposito presso la casa comunale, ossia con forme che non garantiscono la conoscenza e la conoscibilità dell’atto.
Nel secondo motivo viene eccepita l’incostituzionalità dell’art. 15, comma 3, L.f., per contrasto con l’art. 3 Cost., perché introduce una irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall’art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche; e con l’art. 24 Cost., perché prevede una modalità di notifica che non determina nemmeno astrattamente la conoscibilità della pendenza della procedura.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono manifestamente infondati.
In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del Consigliere relatore comunicata alle parti contiene un refuso, (evidenziato anche nella memoria del fallimento contro ricorrente) in quanto trattasi in realtà di manifesta “infondatezza” del ricorso e non, invece, di manifesta “fondatezza”, com’è reso evidente dalla breve motivazione contenuta nella proposta medesima, formulata in questi termini: “Notifica del tutto legittima (Cass. n. 60212017). La legittimità costituzionale dell’art. 15, legge fall., è stata riconosciuta da Corte cost. n. 146/2017 e di recente ria mirata da Cass. 26233/2016.”
La L. Fall., art. 15, comma 3, (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
Con sentenza n. 146/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, L.f., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In particolare, in relazione all’art. 3 Cost., il Giudice delle leggi ha evidenziato che “La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cp.c.”. In relazione all’art. 24 Cost. è stato sottolineato che “Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società”.
Nella specie, risulta incontestato che la notifica sia stata ritualmente eseguita, tramite ufficiale giudiziario, in data 16-22.06.2015 presso la sede legale della società, quale risultante nel registro delle imprese di Bologna, non essendo andata a buon fine la notifica via pec. L’ufficiale giudiziario ha altresì constatato l’impossibilità di notificare presso l’indirizzo indicato e ha provveduto pertanto al deposito presso la casa comunale.
Ciò posto, alla luce della succitata pronuncia della Corte costituzionale e della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17946 del 13/09/2016, n. 26333 del 20/12/2016, n. 602 del 12/01/2017), la notifica deve ritenersi del tutto regolare.
Ne consegue il rigetto del ricorso. L’anteriorità della proposizione del ricorso rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale di cui sopra giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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