CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16040 – Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l’onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, non solo di depositate unitamente al ricorso o indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, ma altresì di evidenziarne il contenuto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte, e dunque così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto