CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16040
Collaboratore e amministratore delegato – Cessazione dell’incarico – Bonus finale
Rilevato che
con sentenza del 5.2.2013 la corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di I. C. P. avverso la sentenza del tribunale di Milano del 18.9.2008, che aveva rigettato la domanda del P., collaboratore e poi anche amministratore delegato della società il G. spa – prima S. spa – diretta ad ottenere il pagamento di un bonus finale, in subordine anche liquidato equitativamente, previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 31 luglio 2001 – con durata fino al dicembre 2003 – poi rinnovato con atto del 21 luglio 2003, fino al 31 dicembre 2006;
la corte di merito, dopo aver precisato che il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse rinvenibile negli atti negoziali intercorsi tra le parti la previsione di un emolumento alla cessazione dell’incarico ed in particolare per la carica di amministratore, ha ribadito che sia nel contratto del 2001 sia nel contratto rinnovato del 2003 non vi fosse la previsione di un bonus finale nel senso dedotto dall’appellante;
in particolare la corte territoriale ha ritenuto che fossero generiche le espressioni contenute nei due contratti, dove si precisava – punto 3 – che restava definito dalla delibera del 10.12.2002 del CdA la parte variabile del compenso e che, in aggiunta all’importo fisso, competeva al P. anche il piano di incentivazione previsto dal penultimo paragrafo del punto 3 del contratto, da definire entro il 31.12.2003;
per i giudici di merito il richiamo alla delibera del CdA nella parte in cui si fa riferimento al bonus finale, da determinarsi alla presentazione del piano industriale (piano di incentivazione), non era sufficiente per eliminare l’indeterminatezza della previsione non esistendo elementi concreti per definire tale bonus.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I. C. P. affidato ad un solo articolato motivo, a cui ha resistito il G. spa con controricorso, atti poi illustrati da memorie ex art. 80 bis 1 c.p.c.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 2099, 2126, 2225, 2233 c.c. e dell’art. 423 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. l n. 3 c.p.c: avrebbe errato la corte nel ritenere che non vi fossero elementi per determinare il bonus finale ritenendo che il punto 4 della lettera 21 luglio 2003 ed il testo della delibera del 1.12.2003 non fossero sufficienti a fondare il diritto del P. al bonus finale; in realtà la corte aveva riconosciuto che la società aveva un obbligo contrattuale di determinare il bonus finale, assunto con la delibera del 1 die. 2002, ma che non aveva ottemperato a tale obbligo. La corte di appello infatti aveva rilevato che il P. avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno da inadempimento, ma che tale azione non era stata esperita. Ciò confermerebbe l’esistenza del diritto vantato dal collaboratore atteso che, riconoscendo la corte l’esistenza della pattuizione sulla corresponsione del bonus finale, avrebbe dovuto determinarlo, in applicazione degli artt. 2099, 2126 , 2233,c.c. e 432 c.c.; pertanto la corte , ritenendo che la mancata consensuale determinazione del bonus non ne comportasse il diritto a percepirlo, avrebbe falsamente applicato gli art. 1346 in punto di oggetto del contratto e l’art.1418 c.c.,in tema di nullità;
il motivo è in parte inammissibile perché privo di specificità, oltre che di autosufficienza, con riferimento ai motivi per i quali il ricorrente richiede la cassazione della sentenza in parte infondato;
ed infatti, pur non essendo necessaria la specifica indicazione delle norme violate tuttavia, in virtù del principio di specificità di cui all’art. 366 c. l n. 4 c.p.c., è necessaria un’ esatta collocazione giuridica della pretesa violazione normativa, a cui deve corrispondere una chiara individuazione della censura dedotta;
nel caso in esame il ricorrente riconduce la fonte del suo diritto tanto a norme che riguardano il rapporto di lavoro subordinato – art. 2126 c.c.-, quanto alla norma di cui all’art. 2233 c.c. in punto di prestazione d’opera intellettuale, ma non fa riferimento alcuno alla disciplina di cui all’art. 2389 c.c., pur trattandosi di un rapporto di tipo societario, come recentemente statuito dall’ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017,che ha affermato che anche il consigliere di amministrazione di una società per azioni è legato da un rapporto di tipo societario “in considerazione dell’immedesimazione organica” con la conseguente impossibilità di far rientrare tale figura in quelle ricomprese nell’art. 409 c. 3 c.p.c.;
ma ancora nel ricorso manca principalmente una trasposizione coerente ed organica della parte rilevante dei documenti che si deducono essere le fonti del diritto vantato, che non si limitano alle lettere – contratto concluso tra le parti, ma che fanno espresso riferimento alla delibera assembleare del 1.12.2003 che, a dire del ricorrente, avrebbe individuato di fatto i termini di determinazione del Bonus finale. Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l’onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, non solo di depositate unitamente al ricorso o indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, ma altresì di evidenziarne il contenuto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte, e dunque così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (cfr Cass. 26174/2014, Cass. n.14107/2017);
Ma comunque il motivo non merita accoglimento. Solo nella delibera assembleare invero vi è un riferimento – che tuttavia sembra essere un “mero appunto”- alla spettanza di un bonus finale, laddove si precisa ” la misura del bonus sarà concordata tra le parti sulla base del rapporto quantitativo/qualitativo tra la situazione economico – patrimoniale e industriale del gruppo , risultante dal bilancio consolidato al 31.12.2001 e quella in atto al termine del contratto”;
ebbene non ha errato la corte di merito nel ritenere che la previsione del Bonus effettuata nella citata delibera assembleare non è tale da contenere elementi idonei e sufficienti per consentire una determinazione di tale emolumento;
tuttavia nel caso in esame non si è neanche in presenza di una totale mancanza di determinazione del compenso prestato per l’opera svolta che giustificherebbe, ai sensi ai sensi dell’art. 2389 c.c. (secondo la qualificazione giuridica che del rapporto in esame adottata dalle SU prima citate), la domanda di determinazione giudiziale. Nella fattispecie in esame si tratta in realtà della previsione di un compenso aggiuntivo – il bonus finale – , ad integrazione di quanto già erogato, che la società non ha determinato, avendo ancorato tale determinazione al verificarsi di condizioni genericamente individuate, quali “i diversi gradi di raggiungimento degli obiettivi che., saranno indicati nel piano industriale e tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio consolidato, al 31.12.2001 e quella alla data del bonus “, elementi che la corte di merito ha ritenuto, con argomentazione non sindacabile in questa sede, attenendo ad una valutazione in fatto a tale giudice demandata, del tutto generici ed inidonei per la determinazione del compenso richiesto.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente,soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
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