CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16775

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Notifica del ricorso e del decreto di convocazione – Mancato reperimento di persona idonea presso la sede – Assenza di valido indirizzo pec registrato – Affissione presso la casa comunale – Validità

Fatti di causa

1. Fallimento S.M. S.R.L. [FALLIMENTO] impugna la sentenza App. Caltanissetta 21.3.2016, n.10/2016, in R.G. 325/2015, rep. n.98/2016 che, in accoglimento del reclamo ex art.18 l.f. proposto da S.M. S.R.L. avverso la sentenza Trib. Caltanissetta 15.5.2015, n. 16/2015 dichiarativa del proprio fallimento, emessa su istanza di E.E. s.p.a., ne disponeva la revoca;

2. la corte ha premesso che: a) la notificazione da parte della cancelleria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione avanti al primo giudice non risultava perfezionata a causa di “mancata consegna”, quanto all’adempimento di cancelleria; b) il susseguente procedimento si concludeva con la notifica dell’ufficiale giudiziario presso la casa comunale del luogo della sede, non avendo tale organo rinvenuto nessuno in sito abilitato alla ricezione di copia dell’atto;

3. la corte ha ritenuto che: a) il rispetto formale del dettato normativo si prestava tuttavia al rilievo del difetto di costituzionalità, potendo siffatta modalità operativa impedire al destinatario l’effettiva conoscenza dell’atto, anche per ragioni di contingente impedimento; b) la sollevazione del relativo incidente, per contrarietà agli artt.3 e 24 Cost., poteva però essere evitata distinguendo, nell’impossibilità di notifica di persona presso la sede e da parte dell’ufficiale giudiziario, l’inesistenza di fatto della sede al relativo indirizzo legale della mera circostanza di impossibile perfezionamento per fatti accidentali al momento dell’accesso, come la mancanza di persone idonee a ricevere l’atto o la temporanea chiusura della sede stessa; c) per questa seconda eventualità, la stessa propria della fattispecie, appariva doverosa l’esigibilità di un secondo accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e comunque dell’adempimento di cui all’art.140 c.p.c., dunque con affissione di avviso alla porta e invio della raccomandata; d) conseguentemente la nullità rilevata implicava il travolgimento, accanto alla sentenza dichiarativa di fallimento, degli atti preparatori, con rimessione del procedimento avanti al tribunale;

4. il ricorso è su un motivo, cui resiste la società debitrice; il fallimento e la società hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico complesso motivo è sollevata la violazione dell’art.15 l.f., avendo la corte operato un’interpretazione erroneamente additiva della norma e così trascurandone la specialità, che esclude il ricorso agli artt.145 o 140 c.p.c., senza modalità aggiuntive a quanto previsto nella sequenza notificatoria, tanto più che la parte nemmeno ha allegato o provato la esistenza ed apertura della sede sociale;

2. il ricorso è fondato; come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. 12955/2021, 18544/2020) sul presupposto che ogni imprenditore individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012, mentre per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), esso costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione);

3. l’art. 15, comma 3, l.f. (come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della S.M., dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”; la norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo; va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e s. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motivazione).

4. peraltro, come sottolineato proprio dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016 (così dovendosi respingere anche la richiesta subordinata del controricorrente), il legislatore della novella del 2012 si è proposto di «coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale», prevedendo che «il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo»; l‘introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, invero, la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice, meccanismo di ricerca (ancora ha ribadito Corte cost. n. 162 del 2017), tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi – come visto – di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima;

5. introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei citati obblighi – il legislatore del 2012 ha inteso codificare e rafforzare il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della l.fall. non ancora riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico;

6. tant’è che, come già chiarito da questa Corte, «in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica del ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale può essere attestata dal cancelliere, atteso che l’art. 15, comma 3, l.fall. non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata (PEC) attestante l’esito negativo dell’invio» (cfr. Cass. n. 8014 del 2017);

7. nella specie, dunque, per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale di Caltanissetta circa la notificazione del ricorso di fallimento, in danno della debitrice, tentata e non riuscita a mezzo PEC, del tutto legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalità previste dal già citato art. 15, comma 3, l.f.; tra esse, non trova alcun supporto la dedotta distinzione operata dalla corte nissena, per plurime ragioni; non solo infatti la circostanza della solo momentanea non reperibilità del debitore alla sede appare del tutto sfornita di prova, apparendo tratta da un passaggio argomentativo tautologico e dunque proprio di motivazione apparente, come persuasivamente censurato dal fallimento; ma la stessa rilevanza della enfatizzata accidentalità dell’impedimento contrasta, secondo la ricostruzione di costituzionalità effettuata proprio da Corte cost. n.146 del 2016 e n. 162 del 2017, con la linearità univoca da attribuire al non compimento da parte dell’ufficiale giudiziario della formalità commessagli dall’art.15 co.3 l.f. in seconda fase, dopo l’insuccesso dell’attività notificatoria riservata al cancelliere; entrambe tali condotte, infatti, assumono decisività in quanto tali, cioè nel loro mero operare oggettivo (Cass. 28803/2018), innestandosi entro un procedimento accelerato, di chiara responsabilizzazione dell’imprenditore, contro ogni pericolo di sottrazione all’instaurazione del contraddittorio; ed invero, la locuzione dell’art. 15 l.f. ha riguardo al fatto in sé del non essersi compiuta la notifica di persona da parte dell’ufficiale giudiziario, da riferirsi ad ogni caso in cui tale impossibilità ne pregiudichi il perfezionamento; in tema, Cass. 12580/2021 ha da ultimo statuito che «il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilitava quindi l’ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si rendesse necessario il compimento di ulteriori attività»; il principio, che va dunque ribadito, in tal modo rispetta la ratio semplificatoria dell’istituto, la cui funzione acceleratoria risulterebbe del tutto vanificata ove, per negligente organizzazione del destinatario della notifica, l’adempimento dovesse essere riprodotto anche nelle circostanze in cui l’interessato – accidentalmente o programmaticamente – non abbia strutturato la sede legale così da permettervi in via ordinaria e corrente l’accesso informativo qualificato di atti, com’è per le notifiche; significativamente, peraltro, quando il legislatore ha voluto la reiterazione dell’adempimento vi ha fatto ricorso mediante espressa previsione normativa, come ad esempio per il secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto, ai sensi dell’art. 59 disp. att. c.p.p.;

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio al giudice del reclamo, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

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