CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16775 – Il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico