CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14944
Inps – Disoccupazione agricola – Presupposti – Mancanza dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
Rilevato che
1. Il Tribunale di Gela con ordinanza del 16.1.2019 ha dichiarato l’improcedibilità della causa n. 1205/2017 introdotta da R.C. nei confronti dell’Inps e la cancellazione della stessa dal ruolo sul rilievo che la medesima causa risultasse pendente tra le stesse parti nel procedimento n. 507/2014, riunito insieme ad altri nel proc. n. 77/2014, definito con sentenza del Tribunale di Gela n. 396/2018;
2. avverso tale ordinanza R.C. (che ha presentato istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della litispendenza, di cui all’art. 39 c.p.c. in ragione del diverso petitum delle domande proposte nei due giudizi, della instaurazione degli stessi dinanzi al medesimo ufficio e della definizione del proc. n. 77/14 con sentenza;
3. l’Inps ritualmente citato (cfr. Cass. n. 2758/02) non ha svolto difese;
4. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.
Considerato che
5. l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;
6. l’ordinanza per cui è causa è stata emessa dal Tribunale di Gela nel proc. n. 1205/17 proposto da R.C. per ottenere la declaratoria di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17; con tale nota l’Istituto aveva chiesto al R. la restituzione della somma di euro 6.549,04, corrisposta per il periodo dall’1.1.2010 al 31.12.2010 a titolo di disoccupazione agricola e non spettante “a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
7. il proc. n. 507/14, riunito al proc. n. 77/14, era stato proposto dal R. dinanzi al Tribunale di Gela per l’accertamento del diritto alla disoccupazione agricola per l’anno 2010, a seguito della nota Inps del 26.9.13 con cui era stata respinta in sede amministrativa la domanda di disoccupazione agricola per il 2010 per mancata iscrizione del predetto nell’elenco dei braccianti agricoli; tale procedimento è stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18;
8. la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi; tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente: in quello precedentemente instaurato, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a essere iscritto nell’elenco dei braccianti agricoli e a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2010 ; nel procedimento successivo il medesimo soggetto, sul presupposto dell’esistenza del proprio diritto alla disoccupazione agricola, ha domandato l’accertamento di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17;
9. il rapporto tra le due cause deve, piuttosto, essere ricondotto allo schema della continenza atteso che la questione dedotta con la domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto, secondo un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo (cfr. Cass., S.U. n. 20596/07; sez. 6 n. 15532/11; sez. 6 n. 19460/17);
10. nel caso di specie, non potrebbe tuttavia operare il meccanismo descritto dall’art. 39, comma 2, c.p.c. in quanto l’unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice può avvenire soltanto nel rapporto tra giudici di merito forniti di uguale competenza per grado; nel caso di specie, nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza oggetto del presente ricorso nel proc. 1205/17, il procedimento anteriore n. 77/14 era stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18 ed era pendente il termine per l’impugnazione;
11. al riguardo, si è precisato (Cass. n. 16446/09; n. 9313/07; n. 3965/99) che, in tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta; in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39, comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione, (sul punto cfr. Cass. 26835/17; 5455/14);
12. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l’istanza di regolamento di competenza per insussistenza della litispendenza, con rinvio al Tribunale di Gela.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara insussistente la litispendenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.
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