CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14969
Lavoro – Contratti di collaborazione – Prestazioni per periodi superiori a trenta giorni nell’anno solare – Presunzione di subordinazione
Rileva che
E. s.a.s. di E.B. &C. impugnava la sentenza pronunciata il sei giugno 2012 dal tribunale di Ancona che, accolta l’opposizione a cartella di pagamento per recuperi contributivi I.N.P.S. limitatamente alle lavoratrici B. e S., l’aveva rigettata per il resto, osservando che in relazione alle posizioni dei lavoratori B., G., T., V. e B. i contratti di collaborazione (che hanno avuto esecuzione essenzialmente negli anni 2007 / 2008) contenevano un progetto inidoneo a soddisfare i requisiti di cui all’artt. 61 d.lgs. n. 276/2003, così da autorizzare la presunzione di subordinazione in base al comma 1 dell’art. 69 dello stesso decreto n. 276 e che non potevano qualificarsi come occasionali le altre prestazioni rese dagli stessi e da altri collaboratori (registrati come collaboratori occasionali ovvero non registrati) per i periodi superiori a trenta giorni nell’anno solare;
la Corte d’Appello d’Ancona, quindi, con sentenza del 19 settembre – 15 ottobre 2013 rigettava il gravame interposto dalla società il tre ottobre 2012, condannando la stessa al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio;
avverso la suddetta pronuncia d’appello E. s.a.s. di E.B. & C., in persona del socio accomandatario sig. E.B., proponeva ricorso per cassazione come da atto di cui veniva chiesta la notificazione all’ufficiale giudiziario in data 11 aprile 2014, osservando in via preliminare che la sentenza impugnata non era stata notificata nel domicilio eletto “(giusta istanza datata 5.09.2013 e depositata in cancelleria) dal procuratore costituito in grado d’appello avv. B.S.”, affidato a sei motivi, cui ha resistito l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti dello stesso Istituto, S.C.C.I. S.p.a., mediante controricorso di cui veniva chiesta la notifica in data 26 maggio 2014 (v. a.r. pervenuto a destinazione il tre giugno 2014 alla ricorrente presso l’avv. C.C. con studio in Galatina). EQUITALIA SUD S.p.a. (già Equitalia Lecce S.p.a.) è rimasta intimata.
Considerato che
con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 c.p.c., parte ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. nonché 24 del d.lgs. n. 46/1999, per la parte in cui la Corte territoriale aveva giudicato corretto il rilievo del primo giudicante in ordine alla ritenuta inammissibilità delle contestazioni formali inerenti al contenuto della cartella e segnatamente della dedotta carenza di motivazione, che andavano invece fatte valere nel termine per la proposizione degli atti esecutivi; con il secondo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata denunciata la omessa motivazione su questione decisiva per il giudizio, laddove la Corte d’Appello non aveva in alcun modo statuito sulla censura sollevata in primo ed in secondo grado riguardante l’omessa, lacunosa e comunque insufficiente motivazione della cartella opposta, ciò che avrebbe dovuto condurre alla nullità dell’atto impugnato, in quanto privo dei requisiti minimi necessari a consentire al destinatario il compiuto esercizio del diritto di difesa; con la terza censura la ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c. ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per la parte in cui l’impugnata pronuncia aveva ritenuto infondato il rilievo secondo cui la parziale insussistenza del credito iscritto imponeva l’annullamento della opposta cartella esattoriale, laddove, non essendo stata questa per intero confermata, il giudicante avrebbe dovuto annullare detto titolo esecutivo stragiudiziale e sostituirlo con una propria pronuncia, mentre nella specie il giudice di primo grado si era limitato ad una pronuncia meramente dichiarativa; con il quarto motivo è stata dedotta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 6 decr. lgs.vo 276/03) art. 360 n. 3 c.p.c.”, con riferimento alla sentenza impugnata, laddove la stessa aveva ritenuto la genericità del progetto formalizzato nei contratti riconducibili alla previsione degli artt. 61 e ss. del cit. decreto legislativo, mentre alla luce della normativa ratione temporis vigente al momento dei fatti di causa e delle correlate interpretazioni ministeriali risultava ammissibile la possibilità di utilizzare lo strumento contrattuale dei co.co.co. anche per effettuare una singola campagna pubblicitaria.
Inoltre, i contratti in questione riportavano le necessarie precisazioni. Era risultata apodittica e priva di qualsiasi motivazione concreta l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, che si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, senza tuttavia analizzare le peculiarità della fattispecie che certamente avrebbe richiesto quanto meno un esame attento di tutti i requisiti cui avrebbero dovuto rispondere i contratti in questione per essere considerati secondo legge. In altri termini, atteso il tenore della disposizione normativa vigente al momento della redazione dei contratti in esame e visto il tenore letterale degli stessi, risultava meramente tautologica l’affermazione in virtù della quale, non essendo riscontrabile negli stessi contratti un risultato, questi non potevano che essere considerati legittimi. A riguardo andava ulteriormente censurata la sentenza d’appello nella parte in cui frettolosamente e senza alcuna valida motivazione aveva ritenuto che la espletata istruttoria testimoniale avesse dato ampia conferma degli indici di subordinazione, che in sede di accertamento erano stati desunti dalle informazioni rese e confermate dai lavoratori escussi come testi. Invece, secondo la ricorrente, alla luce dell’istruttoria espletata in primo grado e di quanto prontamente censurato in appello, la Corte territoriale aveva errato nella qualificazione in diritto dei fatti per come risultanti provati. La valutazione del materiale probatorio non avrebbe in alcun modo potuto condurre ad una deduzione logico giuridica di sussistenza di un attività lavorativa subordinata effettiva a fronte dell’esistenza di contratti a progetto validi ed efficaci;
con il quinto motivo ex articolo 360 n. 5 c.p.c. è stata denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine ai fatti decisivi della controversia -valutazione e qualificazione dell’attività lavorativa prestata, laddove il ragionamento dei giudici di merito risultava del tutto illogico e apodittico. A fronte di prove documentali inequivocabili -contratti di co. co.prò. e di prestazione occasionale- il giudice di merito non aveva neppure sommariamente accennato ad una spiegazione delle seguenti circostanze: elementi che lo avevano Indotto a qualificare le subordinate le prestazioni rese dai soggetti sopra indicati; elementi che lo avevano indotto a stabilire che il datore di lavoro fosse la E. SAS; elementi che lo avevano indotto a confermare giorni, mansioni, orari di lavoro per come riportati nel verbale di accertamento redatto da controparte. Non poteva quindi non derivarne una insufficiente se non addirittura assente motivazione sul punto probabilmente più decisivo ai fini della decisione, ossia sulla qualificazione giuridica dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori a favore della ricorrente;
con il sesto motivo ex articolo 360 n. 5 c.p.c. è stata lamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti decisivi della controversia -contraddittorietà della sentenza sulla configurabilità del ruolo di datore di lavoro del signor P.G.. Infatti, la sentenza impugnata era assolutamente carente di argomentazione logico giuridica allorquando, pur riconoscendo il ruolo effettivamente ricoperto dal P., non forniva alcuna spiegazione giuridica della posizione di costui, se non attraverso invio ad una dichiarazione rilasciata da una lavoratrice in sede stragiudiziale (P.G. è un consulente venditore della E. …) e soprattutto non forniva alcuna spiegazione sul perché quel ruolo, riconosciuto essere stato svolto dal P., non potesse considerarsi decisivo ai fini della esclusione della configurabilità della titolarità dei rapporti di lavoro in capo alla stessa E.;
tanto premesso, gli anzidetti motivi vanno disattesi in forza delle seguenti ragioni;
deve, tuttavia, preliminarmente osservarsi come non risulti depositata (nonostante quanto scritto sub doc. n. 2 nell’indice del controricorso) la copia della sentenza che l’I.N.P.S. assume notificata il 18 novembre 2013, di guisa che non è comunque possibile rilevare compiutamente la tardività dell’impugnazione, eccepita dall’Istituto controricorrente in relazione alla notificazione ricevuta il 14 aprile 2014;
invero, la prima censura è inammissibile, visto che il preteso vizio, ivi denunciato, integrante evidentemente error in procedendo -quanto alla ritenuta inosservanza del termine per poter tempestivamente dedurre contestazioni di carattere formale- è stato irritualmente denunciato ex art. 360 n. 3 c.p.c., non invece sub. n. 4 della stessa normano, ma soprattutto per mancata univoca deduzione in termini di nullità (v. peraltro quanto al merito della questione, Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 15116 del 17/07/2015, secondo cui in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente all’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. -come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”-, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Cfr. altresì Cass. III civ., sentenza n. 21080 del 19/10/2015, secondo cui, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicché, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973);
analogamente, inammissibile risulta la seconda doglianza (per la parte in cui la Corte distrettuale aveva osservato come l’opponente si fosse limitato ad allegare l’omissione dell’adempimento ex art. 3 co. 4 l. n. 241/1990 senza alcuno specifico riferimento all’idoneità ad indurla in errore e della decisività dell’omissione, cosicché restava assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine alla decadenza affermata dalla gravata motivazione), non solo per mancanza di specifica confutazione dell’anzidetta ratio decidendi (v. Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 26087 del 15/10/2019: in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia, dichiarando quindi nella specie inammissibile il ricorso con il quale era stata censurata l’interpretazione data dalla Corte territoriale in ordine alla portata oggettiva della domanda senza tuttavia indicare il pregiudizio in concreto subito dal supposto errore. In senso conforme Cass. III civ., sent. n. 22341 del 26/09/2017), ma anche perché il preteso vizio di motivazione, per come enunciato, non integra l’ipotesi contemplata dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile con riferimento alla sentenza de qua, pubblicata il 15 ottobre 2013, concernente quindi esclusivamente l’omesso esame di fatti in senso storico, decisivi e rilevanti), ma un eventuale error in procedendo relativo a motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente ex artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., che andava comunque debitamente denunciato univocamente in termini di nullità della sentenza o del procedimento, cioè degli atti processuali (tra i quali peraltro non può annoverarsi anche la cartella esattoriale opposta, siccome di provenienza evidentemente extraprocessuale) ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., ciò che invece non è stato (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018: in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione -per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile- e in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360. primo comma, n. 4. c.p.c.. Analogamente, secondo Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. V. parimenti Cass. sez. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cfr. altresì Cass. II civ. n. 10862 del 07/05/2018: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. In senso conforme Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013 ed allo stesso modo Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo cui ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);
generica ed infondata risulta la terza doglianza, laddove non si precisa in alcun modo la norma di cui si assume la violazione o falsa applicazione, mentre secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. lav. n. 19502 del 10/09/2009), in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l’ente creditore non abbia assolto all’onere di provare anche nel “quantum” il suo credito (in senso analogo Cass. lav. n. 27824 del 30/12/2009, secondo cui in materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità -concessa normativamente anche ai privati- di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da parte del giudice ordinario. V. altresì Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 420 del 10/01/2014, conforme a alla succitata pronuncia n. 19502/2009); il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per quanto già rilevato circa la portata del novellato art. 360 n. 5 c.p.c., deducibile esclusivamente in relazione alla precisa individuazione di fatti decisivi di cui il giudice di merito abbia omesso l’esame, non rilevando per contro la motivazione in sé, se non quando inferiore al minimo costituzionale integrante error in procedendo, tuttavia denunciabile soltanto univocamente in termini di nullità in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., laddove per altro verso nel caso di specie sussiste anche preclusione ostativa alla censura del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter, co. 5 e 4, c.p.c. visto che la sentenza di primo grado risulta confermata con il rigetto dell’appello proposto il tre ottobre 2012, senza che inoltre che la ricorrente abbia, specificamente e ritualmente, individuato diversità di valutazioni in punto di fatto tra le due sentenze di merito. Ad ogni modo, i fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione, risultano compiutamente accertati con adeguata motivazione dalla Corte di merito, anche per quanto concerne la riferibilità dei rapporti contrattuali de quibus alla ricorrente, sicché le relative argomentazioni sono incensurabili in questa sede di legittimità, donde la inammissibilità delle contrarie opinioni al riguardo espresse da parte ricorrente;
similmente, pertanto, appaiono inconferenti le doglianze mosse con il quarto motivo di ricorso, una volta accertati i fatti di causa nei sensi ritenuti dagli aditi giudici di merito, non potendo rilevare evidentemente al riguardo le argomentazioni in punto di fatto svolte però ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., mentre del tutto coerenti e corretti appaiono i motivi svolti dalla Corte anconetana circa la rilevata genericità dei progetti in questione, per giunta a fronte di elementi significativi ai sensi dell’art. 2094 c.c., con conseguenti effetti ope legis in termini di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, conformemente all’orientamento interpretativo di questa S.C. (cfr. Cass. lav. n. 17127 del 17/08/2016: in tema di lavoro a progetto, il combinato disposto di cui agli artt. 61 – “ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012- e 69 del dlgs n. 276/2003, palesa l’intenzione .del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dall’art.4, comma 1, lett. c), nn. 1 -6, l. n. 30/2003 -e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nell’art. 61, commi 1-3, d.lgs. n.276/2003- il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Questo è l’intendimento che ha mosso il legislatore, come desumibile dalla relazione introduttiva alla legge delega n.30/2003 che espressamente richiama l’esigenza di esentare dalla disciplina generale del lavoro dipendente, solo le collaborazioni “senza vincolo di subordinazione e aventi ad oggetto un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso”. Di conseguenza, veniva affermato il principio di diritto, secondo cui l’art.69, comma primo, del cit. decreto n. 276 si interpreta nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni della autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
In senso conforme, id. n. 12820 del 21/06/2016, secondo cui il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
V. altresì Cass. lav. n. 8142 del 29/03/2017, secondo cui in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia. Cass. lav. n. 9471 del 04/04/2019: in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 -nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012- in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso – determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.
V. ancora Cass. lav. n. 8142 del 29/03/2017, secondo cui in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia). Nel caso qui in esame, quindi, correttamente la Corte ha disatteso la tesi dell’appellante, secondo cui l’espressione “campagna promozionale finalizzata all’espansione territoriale del mercato di vendita dei depuratori” sarebbe stata conforme ai requisiti di legge, non rilevando l’assenza di qualsiasi indicazione in termini di “risultato da perseguire”, come invece ritenuto dal primo giudicante. Infatti, anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sufficiente indicazione del generico riferimento “ai consumatori”, quali destinatari della campagna promozionale, risultava indubitabile l’assenza di commisurazione del risultato, come fissazione di target o predeterminazione di ambiti territoriali o numerici, allo scopo richiamando anche Cass. lav. n. 15922 del 25/06/2013 (secondo cui il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. Conforme, altresì, Cass. lav. n. 13394 del 29/05/2013). Ed in proposito, quindi, la Corte di merito rilevava come fosse evidente che la designazione del progetto era rimasta confinata ad un generica descrizione del tipo di attività occorrente, senza alcun adeguato riferimento ad una predeterminazione delle finalità delle specifiche della collaborazione richiesta, restando l’esigibilità della prestazione affidata esclusivamente alla determinazione della mansione e degli orari di svolgimento di essa …, senza che alcun margine di autorganizzazione restasse ai prestatori-, pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;
atteso, infine, l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente nella misura di euro 5000,oo (cinquemila/00) per compensi ed in euro 200,oo (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.