CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20061
Pensione di vecchiaia – Riconoscimento – Domanda – Adeguamento dei requisiti di età anagrafica all’incremento della speranza di vita
Rilevato che
La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di F.S. al riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed aveva condannato l’Inps al pagamento dei relativi importi;
per la Corte territoriale, non si applicava all’appellato, in quanto pacificamente invalido all’80%, il differimento dell’accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dal D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge nr. 122 del 2010; tanto in base ad un’interpretazione letterale e sistematica della normativa;
avverso detta decisione, l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, F.S.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la parte controricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010 nr. 122. Per l’Istituto, la norma ha disposto, in via generale, lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e, dunque, non solo per i soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni se donne e 65 anni se uomini), ma anche per tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – l’Inps denuncia la violazione del D.L. 1 luglio 2009, nr. 78, art. 22 ter, comma 2, e del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, art. 12, commi 12 bis e 12 quater. Assume l’Inps che tali disposizioni, che hanno introdotto il sistema di adeguamento dei requisiti di età anagrafica all’incremento della speranza di vita ai fini dell’accesso al sistema pensionistico, abbiano portata generale e che, pertanto, debbano trovare applicazione anche per le pensioni di vecchiaia anticipata, in assenza di espresse deroghe indicate dallo stesso legislatore;
i motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente, sono fondati alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 29191 del 2018, seguita da Cass. n. 32591 del 2018; e Cass. nr. 17796 del 2020; tra le pronunce di questa sesta sezione, v. Cass. nr 30648 del 2019; Cass. nr. 17278 del 2020; Cass. nr.28078 del 2020), secondo cui «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti»;
l’ampiezza del dato normativo induce a ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo «invalidi in misura non inferiore all’80%», hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato;
questa Corte si è anche pronunciata sulla questione posta con il secondo motivo di ricorso, statuendo che: «La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità» (in tal senso Cass. nr. 31001 del 2019);
a tali principi, e alle motivazioni che li sorreggono, da intendersi qui richiamate anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., questo Collegio intende dare continuità;
ad avviso della Corte, non si pongono i dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati, in memoria, da parte controricorrente. Si è in presenza di soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale e che non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita, a monte, con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Le espresse considerazioni restano valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. Riforma Fornero (D.L. nr. 201 del 2011, art. 24, comma 5, convertito con modificazioni, in legge nr. 214 del 2011) dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre non si applica; e ciò perché la regolamentazione dell’accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua ad essere favorevole in quanto, per i primi, sono stati alzati dalla legge Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece restano esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato come fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 (v. Cass. nr. 17278 del 2020, cit., in motivazione § 6 e ss.);
il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata cassata e le parti rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Milano, perché decida la fattispecie sulla base dei principi di diritto su richiamati e provveda a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.