CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22210 – In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione