CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11650

Lavoro – Settore del trasporto – Contrattazione collettiva nazionale – Calcolo dei contributi

Rilevato

Che la Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 723/2011, confermando due differenti sentenze del Tribunale di La Spezia, entrambe impugnate, aveva ritenuto che la contribuzione dovuta dalle società N.G.D.P. srl e I. srl per i periodi 1992-94, era da calcolarsi sulla base della retribuzione prevista dal CCNL di settore, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 1 del DL n. 338/1989 conv. In legge n. 389/1989;

– che non essendo presente un contratto collettivo specifico regolativo del settore del trasporto lungo brevi tratte all’interno del Golfo di La spezia e zone immediatamente limitrofe, doveva utilizzarsi il CCNL del settore più affine e che tale era il CCNL del 1992 per le imbarcazioni non superiori a 50 tsl (preso in considerazione dall’Inps);

– che non era quindi utilizzabile per tale finalità il contratto regionale indicato dalle società datrici di lavoro in quanto privo di capacità di assicurare uniformità di trattamento contributivo su tutto il territorio nazionale ;

-che avverso la predetta decisione era proposto ricorso dalle società affidato ad un unico motivo di censura ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.;

che l’Inps resisteva con controricorso;

– che la Cassa di Risparmio della Spezia rimaneva intimata;

Considerato

– che con un unico motivo le società ricorrenti denunciavano la violazione falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per aver, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto applicabile ad entrambe le impreseci CCNL del 1992 stipulato per il settore dell’industria e per aver altresì ritenuto che la retribuzione da prendere in considerazione, ai fini previdenziali, fosse solo quella prevista dalla contrattazione nazionale;

– che le ricorrenti, partendo dal presupposto della natura artigianale delle due società, e della attività svolta (inerente il trasporto dei turisti all’interno del solo golfo della Spezia), ritenevano in contrasto con tale assunto la applicazione del contratto collettivo relativo al settore dell’industria nonché i trattamenti retributivi e le obbligazioni previdenziali ad esso inerenti;

– che ritenevano altresì errata la determinazione del giudice d’appello con riguardo al parametro retributivo considerato, in quanto la norma di cui all’art. 1 del D.L. n. 338/1989, nel disporre che la base retributiva da considerare per il calcolo dei contributi da versare non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, non ha richiesto che si trattasse di contratti collettivi nazionali, essendo quindi possibile utilizzare a tal fine anche contratti regionali o provinciali, purché sottoscritti da Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

– che pertanto era validamente utilizzabile dalle società il contratto regionale, invece ritenuto inadeguato dalla Corte territoriale ;

– che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla I. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell’art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell’assunzione di efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo l’estensione limitata – secondo la previsione della legge – alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass.n. 19284/2017; sul minimale contributivo anche Cass. n. 801/2012; Cass. n. 4926/2016);

– che in ragione dell’enunciato principio, cui si intende dare seguito, occorre fare riferimento alla contrattazione nazionale al fine di stabilire la base su cui calcolare i contributi dovuti, essendo quella contrattazione maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore;

– che da ciò consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l’Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre l’esistenza di altro contratto affine che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall’Istituto (Cass. n. 9967/2007);

– che l’onere datoriale in questione non risulta soddisfatto nel caso di specie allorché la Corte territoriale ha valutato la non adeguatezza delle indicazioni a riguardo fornite dalle società inerenti la applicabilità di contrattazione relativa ad imbarcazioni di stazza non superiore ai 151 tsl, trattandosi di ccnl datato 4.3.1998 e dunque non applicabile per il precedente periodo di cui è causa (1992-1996);

– che ugualmente la Corte territoriale, con valutazione di merito non suscettibile di ri-esame in questa sede, ha ritenuto di escludere la possibilità di applicare altri contratti collettivi in quanto tardivamente indicati ed allegati nel processo ( solo in appello), o comunque non riferibili all’intero periodo dell’obbligo contributivo in questione e peraltro a rilevanza regionale e dunque non opponibili alla contrattazione nazionale;

– che dunque, alla luce delle esposte ragioni, il ricorso risulta infondato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente,liquidate in complessivi E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.