CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8920
Tributi – Dichiarazione IVA – Fallimento – Presentazione modello IVA 74-bis – Termini
Svolgimento del processo
All’esito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, l’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento nei confronti del Fallimento E. s.r.l. per un importo di Euro 37.182,00 oltre sanzioni ed interessi relativo all’anno d’imposta 2004 per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, omissione non sanabile secondo l’Ufficio, con la dichiarazione resa dal curatore fallimentare della società sul modello IVA 74-bis, per errori sia nella indicazione della data della nomina che di quella di dichiarazione di fallimento.
Avverso la cartella di pagamento il Fallimento della società contribuente presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno la quale rigettava l’impugnazione con sentenza successivamente appellata dal fallimento contribuente e riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche con sentenza nr. 28/7/2013 sul presupposto che il Mod 74bis fosse stato presentato entro i quattro mesi dalla nomina del curatore e che gli errori formali non potessero incidere sugli effetti giuridici della dichiarazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.
Il Fallimento E. s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il motivo di ricorso, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74 bis del DPR 633/1972 e del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 nonché degli artt. 54 bis e 55 del DPR 633/1972.
Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto sostanzialmente equivalente alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale IVA relativa all’anno 2004, il modello Iva 74-bis per di più contenente dati errati, che poteva solo avere riguardo al periodo pre-fallimentare relativo all’anno solare in cui il fallimento era stato dichiarato e quindi il 2005. La dichiarazione presentata ex art. 74 bis non poteva considerarsi sostitutiva di quella annuale, in quanto avente solo lo scopo di individuare le operazioni poste in essere dalla società nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento al fine di evidenziare il cumulo delle attività e passività.
La censura non è fondata.
A tale proposito occorre premettere che il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 comma 4 nella versione vigente dal 22 settembre 1998, prevede: “Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74- bis cit., sempre che i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti. Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l’apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e all’art. 3”.
Nella fattispecie è incontestato che non sia stata presentata la dichiarazione fiscale IVA 2004 i cui termini erano scaduti prima del fallimento e che la curatela aveva presentato entro quattro mesi dalla nomina il modello IVA 74 bis con il quale aveva evidenziato il credito relativo all’anno di imposta 2004, riportando il credito IVA nella dichiarazione dell’anno 2005 (modello Iva 2006 per il periodo di imposta 2005) regolarmente presentata.
La possibilità di ottenere la detrazione di un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce la relativa pretesa è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17757/2016) la quale ha sancito il seguente principio di diritto: «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili». (Cass. 15459/2018; Cass. 8131/2018).
Nella specie non è contestata l’esistenza delle operazioni imponibili e i presupposti per la detrazione, ma unicamente l’omessa dichiarazione per l’anno 2004.
La CTR, annullando la cartella che aveva disconosciuto il credito IVA della società contribuente in ragione della omessa presentazione della dichiarazione, ha deciso in sintonia con i principi anzidetti, riconoscendo la possibilità del contribuente di dimostrare comunque, nel procedimento dallo stesso promosso contro la cartella di pagamento che ha disconosciuto l’esistenza di un credito IVA, che tale pretesa era stata portata a conoscenza dell’ufficio al di fuori della dichiarazione IVA.
Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che la questione è stato affrontata da una sentenza delle Sezioni Unite, successiva al deposito del ricorso, le stesse devono essere compensate.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
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