CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8927
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Motivazione della sentenza – Contenuto minimo
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva, per quel che ancora qui rileva, l’appello proposto dalla Immobiliare S.E. s.r.I., società immobiliare, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che aveva rigettato il ricorso della contribuente presentato contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2004, evidenziando una plusvalenza di € 68.874,00. Per l’Agenzia delle entrate il prezzo effettivo della cessione era stato di € 1.360.000,00 a fronte del valore del complesso di € 1.291.126,00. Il giudice di appello, invece, evidenziava che la contribuente, dopo avere rivalutato il proprio complesso immobiliare (un ex calzaturificio), ai sensi della legge 342/2000, portando il valore ad € 1.291.126, lo aveva ceduto nel 2004 alla V. Costruzioni s.n.c., che aveva intenzione di abbattere gli edifici fatiscenti e di realizzare un nuovo complesso immobiliare, al prezzo di € 1.240.000. Il prezzo era stato corrisposto dalla V. con una triplice modalità: 1. permuta di quattro appartamenti da costruire, unitamente a 4 box auto, per il valore di € 640.000,00; 2. accollo del mutuo acceso sul complesso immobiliare per € 177.949,99; 3. il resto pagato con disponibilità finanziarie.
La cessione aveva generato una minusvalenza di € 51.126,00. Per la Commissione regionale tra le stesse parti era stato stipulato un ulteriore accordo, per l’acquisto di due ulteriori immobili, al di fuori della permuta, al prezzo di € 265.000,00, oltre Iva. In particolare, la V. aveva emesso la fattura n. 27 del 30-6-2004 per € 120.000,00, oltre Iva, a titolo di acconto, con successiva stipulazione di un preliminare. La somma di € 100.000,00, quindi, doveva essere correttamente imputata a questa nuova vendita, da considerare come acconto nel successivo contratto del 30-6-2010, sicchè era “fuori permuta”.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resta intimata la contribuente, nonostante la regolarità della notifica.
Considerato che
1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: omesso esame di fatto oggetto di discussione e decisivo per il giudizio”, in quanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la somma di € 100.000,00, in realtà di € 120.000,00, non facesse parte della permuta del 2004, ma si riferisse al successivo contratto stipulato il 30-6-2010, per l’acquisto di due ulteriori immobili, diversi dagli otto oggetto di permuta (di cui 4 appartamento e 4 box auto). La Commissione regionale non ha esaminato nel merito il contenuto del contratto del 30-6-2010, in quanto in tale contratto, registrato il 13-7-2010, si fa riferimento al prezzo concordato di € 125.000,00, oltre Iva (quindi € 149.500,00), da pagare con € 25.000,00 al momento del rogito, ed € 100.000,00 quale accollo della quota di mutuo. Al punto 5 del contratto le parti indicano le modalità di avvenuto pagamento: € 24.000,00, con assegno; € 20.000,00 con ulteriore assegno; e 5.500,00 con altro assegno; i restanti € 100.000,00 con accollo della quota di mutuo. Nel contratto di vendita non si fa alcun riferimento all’acconto che sarebbe stato versato nel 2004 per € 120.000,00, come da fattura emessa il 30-6-2004. In realtà la somma di e 100.000,00 nel 2010 viene pagata con l’accollo di quota del mutuo. Il regolamento contrattuale del 2010, dunque, è del tutto inconciliabile con il preteso pagamento dell’acconto di € 120.000,00 nel 2004. Inoltre, la ricorrente evidenzia che nel conto mastro della società la somma di € 740.000,00, quindi quella di € 640.000,00 del contratto del 2004 con aggiunta di quella di € 120.000,00 sempre del 2004, è stata indicata sotto la voce immobilizzazioni materiali “Immobili permuta V.”, a ricomprendere l’intero importo nell’originario contratto di permuta.
1.1.Tale motivo è fondato.
1.2. Invero, la sentenza è stata depositata il 18-9-2015, sicchè trova applicazione la nuova censura sulla motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., come modificato dal d.l. 83/2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11-9-2012. Pertanto, dopo la novella resta estranea al vizio di legittimità di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., tanto la censura di contraddittorietà della motivazione, quanto quella di insufficienza dello svolgimento argomentativo. La nuova formulazione del vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità ha, infatti, limitato l’impugnazione delle sentenze per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito della motivazione sotto il profilo specifico del suo contenuto che risponda al “minimum costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 della Costituzione (in tal senso in motivazione Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).
1.3.Tuttavia, nella specie, il giudice di appello, pur affermando lapidariamente che “con l’atto 30 giugno 2010 è stato trasferito uno dei due appartamenti per cui era stato versato l’acconto di € 100.000,00 nel 2004” e che “a seguito di tale cessione è stata emessa fattura che riporta il prezzo della cessione al netto di quanto versato nel 2004”, sicchè “appare di tutta evidenza che tale somma fu versata a titolo di acconto per l’acquisto degli appartamenti fuori permuta e non rappresenta una plusvalenza scaturita dalla permuta”, in realtà dimostra di non aver mai esaminato il contenuto del contratto stipulato tra le parti il 30-6- 2010, poi registrato il 13-6-2010.
1.4. Infatti, nel contratto di compravendita del 2010 non v’è traccia alcuna del pagamento di € 120.000,00 effettuato nel 2004 a titolo di acconto per il futuro contratto di compravendita, che avrebbe riguardato due ulteriori immobili, diversi da quelli indicati nel contratto di permuta del 2004. Al contrario, il prezzo convenuto nel 2010 è di € 149.500,00 Iva inclusa (quindi € 125.000,00 oltre Iva), pagati € 24.000 con assegno, € 20.000,00 con assegno, € 5.500,00 con assegno ed il residuo di € 100.000,00 con l’accollo della quota di mutuo. Non v’è, dunque, alcun riferimento alla fattura di acconto emessa il 30-6-2004 per un importo complessivo di € 144.000,00 (imponibile di € 120.000,00 oltre Iva al 20 %), cui fa riferimento la sentenza di appello.
Nè del resto la sentenza fa alcun riferimento alla indicazione delle poste in bilancio da parte della società contribuente, che con riferimento all’anno 2004, ha inserito tra le voci di immobilizzazioni materiali quella di “Immobili P.V.” con l’indicazione della somma di € 760.000,00″, ossia proprio quella derivante dalla somma di € 640.000,00, pacificamente concordata tra le parti, oltre a quella di € 120.000,00, che la contribuente intende riferire ad un acconto per il futuro acquisto di due ulteriori unità immobiliari nel 2010.
La fattura del 30-6-2004, n. 27 è dell’importo di € 120.000,00, mentre l’acconto del 2004, cui si riferisce la sentenza di appello è di € 100.000,00, quindi è evidente la differenza degli importi.
2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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