CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13045
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della controversia ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 – Effetti – Estinzione del giudizio
Rilevato che
l’H.C. S.r.l. ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 347/16/12 depositata il 28 dicembre 2012 che aveva rigettato l’appello proposto da tale società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 346/5/10 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la cartella di pagamento n. 298 2008 0009475862, con l’iscrizione a ruolo di IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d’imposta 2004;
l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
il 17 febbraio 2020, l’H.C. s.r.l. ha depositato una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del processo – per avere definito la controversia a norma dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – accompagnata dal deposito dei documenti asseritamente idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva;
con ordinanza interlocutoria adottata nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, questa Corte, rilevato che il ricorrente non aveva notificato all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., l’elenco dei suddetti documenti, assegnò allo stesso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria per provvedere a tale adempimento;
in esecuzione di tale ordinanza, comunicata il 5 maggio 2020, l’H.C. S.r.l. ha regolarmente notificato all’Avvocatura generale dello Stato, il 9 maggio 2020, l’elenco citato.
Considerato che
Il contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, e che la stessa si è perfezionata;
a sostegno di tali asserzioni, ha depositato, in allegato alla menzionata memoria, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 settembre 2017, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto la cartella di pagamento n. 298 2008 0009475862 (con la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate), nonché del versamento della prima rata di € 2.200,00;
in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria adottata da questa Corte nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, il ricorrente ha provveduto a notificare all’Avvocatura generale dello Stato l’elenco dei documenti da lui depositati e ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti della definizione agevolata;
tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 19/06/2020, n. 12017, secondo cui, «[i]n tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse» (nello stesso senso, Cass., 30/11/2018, n. 31021);
ciò ribadito, va rammentato che, a norma del comma 10 dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, «[l]’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»;
rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate;
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
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