CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13089
Tributi – IVA – Definizione automatica ex art. 9, L. n. 289 del 2002 – Rettifica detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti – Legittimità
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, depositata il 30 aprile 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della D. S.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione presentata per l’anno 2002 e recuperata la maggiore I.V.A. detratta;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo muoveva dalla contestazione della contabilizzazione di fatture per operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto l’appello erariale evidenziando che la contribuente aveva definito la posizione con l’Amministrazione finanziaria a seguito della presentazione di istanza di condono ai sensi dell’art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, e che non vi fosse prova che, per i fatti in oggetto, il contribuente avesse avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale in epoca antecedente alla presentazione medesima;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la D. s.r.l.;
Considerato che
– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 9 e 14, L. n. 289 del 2002, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la presentazione dell’istanza di condono fosse preclusiva del potere dell’Amministrazione di rettificare la dichiarazione presentata dal contribuente ai fini dell’I.V.A. e di procedere al recupero dell’imposta indebitamente detratta;
– il motivo è fondato;
– come statuito da questa Corte, con sentenza n. 16692 resa, a Sezioni Unite, il 6 luglio 2017, il c.d. condono tombale contemplato dall’art. 9, L. n. 289 del 2002 elide i debiti del contribuente verso l’Erario, ma non opera sugli eventuali crediti, in quanto il terzo periodo del comma 9 del suddetto art. 9, secondo cui la definizione automatica delle imposte non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, va interpretato nel senso che il condono non influisce sull’ammontare dei crediti, e non impedisce all’Erario di vagliarli, di contestarli e di recuperarne gli importi esposti in dichiarazione;
– tale principio, dunque, trova applicazione anche in materia di crediti esposti in dichiarazione e derivanti dall’esercizio del diritto alla detrazione dell’I.V.A. di rivalsa assolta, in relazione ai quali non è inibito all’erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza di tale diritto;
– una siffatta conclusione interpretativa si impone anche alla luce della considerazione che gli artt. 8 e 9, l.n. 289 del 2002, nella misura in cui integrano una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, sono incompatibili con la disciplina unionale in tema di I.V.A. (cfr. Corte Giust., 17 luglio 2008, Commissione c. Italia);
– conseguentemente, la Commissione regionale ha errato nel ritenere che la presentazione dell’istanza di condono non consentisse all’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della maggiore i.v.a. dovuta;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 14, lett. b), L. n. 289 del 2002, per aver il giudice di appello ritenuto che tale disposizione trovasse applicazione al caso in esame, in cui il contribuente era una persona giuridica;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.
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