CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6302
Tributi – Avviso di accertamento – Mancata allegazione del processo verbale di constatazione – Nullità dell’atto – Esclusione – Integrale indicazione dei rilievi del pvc nell’avviso di accertamento – Legittimità
Rilevato che
– la C. & C. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 maggio 2011, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2003;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo traeva origine dalle risultanze di un processo verbale di constatazione in cui venivano rilevate irregolarità in ordine ad alcune operazioni di acquisto di automezzi realizzate tramite atti di vendita sottoscritti da soggetti passivi di imposta presso paesi esteri;
– il giudice di appello muove dalla infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata allegazione all’avviso di accertamento del processo verbale di constatazione e perviene all’accertamento della correttezza delle determinazioni espresse dall’Ufficio nell’atto impositivo;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, individuato nella mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento impugnato, dal quale traeva spunto;
– evidenzia, in proposito, che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della circostanza, avrebbe apoditticamente e irragionevolmente concluso, senza offrirne sufficiente spiegazione, per la legittimità dell’operato dell’Ufficio e la validità dell’avviso di accertamento, in quanto tutti i rilievi mossi nel processo verbale di constatazione sarebbero stati integralmente riportati nell’avviso medesimo;
– tale motivazione sarebbe assolutamente incongrua e contraddittoria poiché il giudice di appello non poteva sapere dell’esistenza e del contenuto del processo verbale di constatazione dato che quest’ultimo non era mai stato prodotto in giudizio;
– il motivo è inammissibile in quanto vertente su fatto non decisivo della controversia;
– infatti, ciò che assume rilevanza, ai fini dell’esame della questione sollevata dalla contribuente nel ricorso introduttivo in ordine all’esistenza di una chiara motivazione dell’avviso di accertamento, è che l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ossia in relazione all’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, consentendogli, in tal modo, di poter contestarne efficacemente l’ari ed il quantum debeatur (cfr. Cass., ord., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26472);
– è, pertanto, con riferimento a tale interesse del contribuente che deve misurarsi l’obbligo dell’Amministrazione di motivare i provvedimenti impositivi, con la conseguenza che, nel caso in esame, la valutazione di essenzialità del contenuto dell’atto richiamato va effettuata con riferimento all’oggetto dell’avviso di accertamento notificato;
– in coerenza con tale principio, la decisione in esame dà atto che «tutti i rilievi mossi nel p.v.c. sono stati integralmente riportati nell’avviso di accertamento, di tal che il contribuente ha certamente avuto sufficiente contezza dei contenuti del p.v.c. e del procedimento adottato nella determinazione dei maggiori ricavi o dei minori costi»;
– in tal modo il giudice di secondo grado ha dato conto del ragionamento seguito al fine di escludere la rilevanza della mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ritenendo che l’obbligo motivazionale previsto per l’avviso di accertamento fosse assolto con la riproduzione nell’atto degli elementi del processo verbale di constatazione dal quale l’atto medesimo aveva tratto origine, necessari al fine di rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria avanzata nei confronti;
– con il secondo motivo la società ricorrente si duole dell’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in quanto non offrirebbe spiegazione del motivo per cui il contenuto dell’avviso di accertamento avrebbe efficacia tale da determinare un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, onerando quest’ultimo a dimostrare l’infondatezza delle determinazioni dell’Ufficio;
– anche tale motivo è inammissibile, poiché con esso si deduce non già il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, bensì l’apprezzamento riservato dal giudice ai fatti allegati e alle prove offerte, apprezzamento non sindacabile dal giudice di legittimità attraverso la prospettazione di un vizio motivazione, in quanto l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non conferisce a tale ultimo giudice il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288);
– con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione delle norme e dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova, poiché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sufficientemente assolto tale onere mediante la sola allegazione dei fatti contestati;
– con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto la sentenza di secondo grado, a seguito dell’accoglimento del motivo di appello in ordine alla questione pregiudiziale avente ad oggetto la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, avrebbe concluso per la validità dell’atto impugnato senza esaminare il merito della controversia;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello, dopo aver considerato insussistente il vizio di motivazione dell’atto impugnato, eccepito dalla società contribuente in relazione alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ha ritenuto fondata la pretesa erariale a seguito dell’esame del materiale probatorio dalla stessa offerto e il riferimento espresso alla mancata offerta da parte della contribuente medesima di «documentazione probatoria utile a disattendere le determinazioni dell’ufficio» si pone quale ulteriore elemento indicato dal giudice quale riscontro delle conclusioni ivi raggiunte;
– il ricorso, dunque, non merita accoglimento;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; respinge il terzo e il quarto motivo; condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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