CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7263
Tributi – IRAP – Accertamento – Professionisti – Autonoma organizzazione – Presupposti
Rilevato che
1. G.M., ricorre, per due motivi, illustrati con una memoria ex art. 380-bis 1. cod.proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza del contribuente di rimborso dell’IRAP, versata per le annualità dal 2000 al 2004, per l’esercizio dell’attività professionale di medico di base, convenzionato con il SSN, e di medico del lavoro per diverse aziende – ha respinto l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado;
la CTR ha affermato che: «le autovetture usate dal contribuente possano essere classificate – in base ai valori denunciati – ben al di sopra dei valori medi delle vetture circolanti. Per potere raggiungere una sommatoria di compensi elevata come quella denunciata dal contribuente è evidente che lo stesso ha dovuto razionalizzare e coordinare la propria attività con la calendarizzazione degli spostamenti in funzione della disponibilità dei locali e del personale delle aziende per cui opera e tutto ciò secondo la dottrina costituisce organizzazione. Risulta anche vero [che …] nulla ha prodotto l’appellante per provare il diritto al rimborso» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, il ricorrente censura la CTR per avere erroneamente desunto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, dall’entità del redditi dal contribuente conseguiti e dal valore delle autovetture utilizzate;
1.1. il motivo è fondato;
occorre dare continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, di recente, pronunciandosi sul requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’IRAP, hanno espresso il seguente principio di diritto: «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)» (Cass. sez. un. 10/05/2016, n. 9451);
in altri termini, perché ricorra l’autonomia organizzativa è necessario: a) che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative altrui; b) che impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; c) oppure che si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui;
è necessario, in sintesi, che l’attività del professionista sia supportata da un apparato produttivo, vale a dire da una combinazione di fattori produttivi non marginali, capaci di conferire un valore aggiunto, un quid pluris, alla sua potenzialità lavorativa;
questa Corte di legittimità, con specifico riferimento alla questione della rilevanza o meno dell’entità dei compensi del professionista, ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, ha precisato che: «In tema d’IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”» (Cass. 18/11/2016, n. 23557);
nel caso in esame, la CTR non si è attenuta a tali principi di diritto ed ha erroneamente tratto l’esistenza di un’autonoma organizzazione unicamente dai redditi conseguiti dal professionista (che, in sé considerati, come suaccennato, non sono indice di assoggettamento ad IRAP) e dal valore di mercato delle autovetture dal medesimo utilizzate (per altro, come si evince dal controricorso dell’Agenzia (cfr. pag. 4), errando anche nell’indicazione del prezzo d’acquisto della prima delle due autovetture, utilizzate nelle annualità in esame, appostato, nel libro cespiti del 1999, al costo storico di lire 60.000.000 e non di euro 60.000,00, menzionato a pag. 2 della sentenza impugnata), senza prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalle dichiarazioni, ossia: gli esigui compensi corrisposti a terzi, pari ad euro 1.129,00, esclusivamente nel 2002, a fronte di redditi annui superiori ad euro 400.000,00 (in senso conforme: Cass. 11/10/2013, n. 23113);
2. con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2697 cod. civ., si censura la sentenza impugnata per avere ignorato che il contribuente, tramite la documentazione fiscale prodotta in giudizio, aveva dato la prova di avere svolto l’attività professionale in assenza di un’autonoma organizzazione;
2.1. il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo;
3. ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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