CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7266
Tributi – IRAP – Commercialista dotato di autonoma organizzazione – Rimorso dell’imposta riferita a compensi per attività di amministratore, sindaco o revisore di una società – Condizioni – Scorporo delle diverse categorie di compensi – Onere di prova a carico del professionista
Rilevato che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che – in controversia riguardante l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso le domande di R.S., di rimborso dell’IRAP, per gli anni d’imposta dal 2001 al 2007, versata sui compensi per l’attività di membro del collegio sindacale di società – in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato legittimo il diniego di rimborso dell’IRAP per le annualità 2001-2002, coperte da condono ex art. 7, della legge n. 289/2002, e, per il resto, ha rigettato il gravame ed ha compensato le spese del giudizio di appello;
per quanto ancora rileva, la CTR ha condiviso, innanzitutto, la decisione di primo grado che, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, aveva escluso l’assoggettabilità all’IRAP di quella parte del reddito prodotto dal lavoratore autonomo (commercialista) in qualità di amministratore, sindaco o revisore di una società;
in secondo luogo, la sentenza d’appello, con riferimento al diniego di rimborso relativo al 2004 – periodo d’imposta per il quale il contribuente aveva optato per il concordato preventivo biennale -, ha negato che l’adesione a tale beneficio precludesse il diritto al rimborso dell’IRAP, spettante al contribuente (come per le altre annualità considerate) in virtù della regola di diritto sopra ricordata;
il contribuente resiste con controricorso, nel quale articola ricorso incidentale, affidato ad un (complesso) motivo, illustrato con una memoria ex art. 380-bis 1. cod. proc. civ.;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso principale, denunciando falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, 2697 cod. civ., 50, 53 del TUIR, l’Agenzia censura la sentenza della CTR per non avere considerato che il diritto al rimborso IRAP, nel caso di un commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione, espleti congiuntamente anche incarichi di componente dell’organo di controllo di società, svolgendo sostanzialmente un’attività unitaria, spetta solo quando sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, con onere della prova di tali profili fattuali a carico del contribuente;
1.1. il motivo è fondato;
la giurisprudenza di legittimità (Cass. 09/05/2007, n. 10594; 19/07/2011, n. 15803; 05/03/2012, n. 3434), occupandosi del tema dei redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico, ha chiarito che non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati;
questa Corte (Cass. 3/07/2017, n. 16372; 02/11/2016, n. 22138; 03/03/2016, n. 4246) ha anche precisato che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività autoorganizzata;
la decisione della CTR non si è conformato ai principi che regolano la materia in quanto ha ritenuto comunque applicabile l’esenzione IRAP, sul compensi per l’attività di sindaco revisore, a prescindere dalla dimostrazione da parte del contribuente – gravato del relativo onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., visto che si tratta di un’istanza di rimborso – di avere svolto tale attività senza avvalersi dell’ausilio dell’apparato organizzativo che egli utilizza per l’attività di commercialista (Cass. 5/03/2012, n. 3434);
2. con l’unico motivo di ricorso incidentale, riguardante il capo relativo alle spese processuali, denunciando la: «mancata condanna dell’appellante alla refusione integrale o parziale delle spese del giudizio; violazione/falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; illogicità, erroneità ed insufficienza della motivazione relativa alla compensazione delle spese.», il contribuente censura la sentenza d’appello per avere compensato, tra le parti, le spese del grado – in ragione del parziale accoglimento di uno dei due motivi del gravame dell’Ufficio; per quanto è stato liquidato a carico dell’Ufficio in primo grado; infine, per la difficoltà interpretativa della materia trattata – trascurando che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., la compensazione delle spese processuali, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo in presenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, nella specie insussistenti;
2.1. il motivo assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso principale;
3. accolto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, l’impugnata sentenza è cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.