CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7275

Tributi locali – ICI – Accertamento – Rendita catastale – Aggiornamento – Procedura Docfa

Rilevato che

1. Il Comune di Ospitaletto (BS) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3836/64/14 dell’8 luglio 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione (CTP Brescia n.126/10/11), ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento da esso notificati, nel dicembre 2010, alla A. Siderurgica srl unipersonale per maggiore Ici, sanzioni ed interessi da questa asseritamente dovuti, per gli anni dal 2004 al 2009, sullo stabilimento industriale di sua proprietà (iscritto a catasto in categoria D1 con rendita di euro 112.164,11).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – gli avvisi di accertamento in oggetto si basavano su un provvedimento di attribuzione di rendita catastale (per euro 228.903,00) che il Comune di Ospitaletto aveva adottato (in sede di rettifica dell’aggiornamento catastale proposto nel marzo 2010, per euro 165.002,00, dalla società contribuente mediante procedura Docfa) in assenza di competenza in materia, spettando tale competenza esclusivamente all’agenzia del territorio; – ancorché quest’ultima si fosse, nel marzo 2011, effettivamente attivata attribuendo all’immobile in oggetto una distinta e maggiore rendita catastale (per euro 298.691,40), quest’ultima rendita era stata in separato giudizio di opposizione annullata dalla CTP di Brescia con sentenza 21/10/12; – in ragione di tale annullamento, non sussistevano i presupposti per sospendere il presente giudizio, ex art.295 cod.proc.civ., fin visto l’esito di quello, pendente in appello, di opposizione alla rendita così attribuita dall’agenzia del territorio; – la sospensione non poteva essere disposta nemmeno in ragione della efficacia retroattiva sanante eventualmente riconoscibile alla rendita catastale attribuita dall’agenzia del territorio così come risultante all’esito del giudizio di opposizione contro di essa proposto, dal momento che il Comune aveva invocato tale efficacia “sostitutiva” solo in via subordinata, e non alternativa, alla riaffermazione della propria competenza in materia; – peraltro tale riaffermazione, comunque infondata nel merito, era stata dal Comune inammissibilmente sostenuta in appello mediante la mera riproposizione degli argomenti già svolti in primo grado, e non attraverso una effettiva censura all’articolato ragionamento del primo giudice.

Resiste con controricorso la A. Siderurgica spa (già srl unipersonale). Entrambe le parti hanno depositato memoria; Il Comune ricorrente ha altresi’ richiesto la riunione del presente ricorso per cassazione a quello (n. 13785/14) pendente sulla rendita.

2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Ospitaletto lamenta – ex art. 360, 1 co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell’articolo 295 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la sospensione del presente giudizio fin visto l’esito di quello proposto contro la rendita stabilita dall’agenzia del territorio (la quale aveva ottenuto, in appello, la riforma della su citata sentenza di annullamento della CTP Brescia 21/10/12, con nuova determinazione della rendita da parte della CTR in euro 288.237,00; sentenza ancora sub iudice perché fatta oggetto del citato ricorso per cassazione n. 13785/14 rg) era imposta dal carattere pregiudiziale della determinazione della rendita catastale ai fini Ici. Erroneamente, inoltre, la CTR aveva omesso di sospendere il presente giudizio ravvisando un rapporto di subordinazione, e non di alternatività, tra le tesi difensive svolte dal Comune, nonostante che quest’ultimo – pur dopo aver riaffermato la propria competenza in materia – avesse comunque alternativamente sostenuto la legittimità degli avvisi di accertamento Ici in questione stante l’efficacia retroattiva della rendita nelle more attribuita dall’agenzia delle entrate, comportante ratifica e sanatoria del (denegato) difetto di competenza.

2.2 II motivo è infondato.

La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che il giudizio asseritamente pregiudiziale ha qui ad oggetto non la stessa rendita catastale presa a riferimento negli avvisi di accertamento Ici contestati, bensì una diversa rendita catastale, così come stabilita dall’agenzia del territorio successivamente agli avvisi stessi.

Ora, se è vero che si è più volte affermata la pregiudizialità dell’accertamento della rendita catastale rispetto all’opposizione all’atto impositivo, con conseguente sussistenza dei presupposti di sospensione di quest’ultima fin visto l’esito del primo (tra le altre, Cass. 421/14; 9203/07; 9894/17), altrettanto indubbio è che tali pronunce di legittimità – che vanno, in linea di principio, condivise e riaffermate – siano state purtuttavia emesse in fattispecie nelle quali il contribuente contestava la pretesa impositiva perché basata su una rendita catastale attribuita dall’agenzia delle entrate, e ritenuta non rispondente ai criteri di legge ed alla situazione di fatto dell’immobile.

Nel caso in esame è invece incontroverso che gli avvisi di accertamento Ici abbiano determinato l’imposta non già sulla base della rendita catastale all’epoca vigente, perché pro tempore attribuita all’immobile in questione dall’agenzia del territorio (cat.D1, euro 112.164,11), bensì sulla base di una diversa rendita catastale autonomamente stabilita dall’amministrazione comunale, la quale ritenne non congrui i parametri di adeguamento proposti dalla stessa società, con procedura Docfa, all’esito di variazioni e miglioramenti strutturali apportati all’immobile.

Sennonchè, una volta ritenuto che quest’ultima attribuzione di rendita catastale fosse illegittima perché proveniente da organo incompetente (l’amministrazione comunale), correttamente il giudice di merito ha escluso – indipendentemente dalla ravvisabilità, tra le domande del Comune appellante, di una relazione processuale di subordinazione ovvero alternatività – che potesse nella specie sussistere il presupposto di pregiudizialità decisoria legittimante la sospensione del presente giudizio.

Ciò nel senso che, ritenuti irrimediabilmente viziati gli avvisi di accertamento perché basati su un presupposto illegittimo, nessun effetto pregiudiziale avrebbe potuto sortire l’accertamento della correttezza della diversa rendita stabilita dall’agenzia delle entrate; il che escludeva la sospendibilità del giudizio.

Il problema si sposta, dunque, sulla verifica di correttezza in diritto della ratio decidendi appunto insita nell’affermata nullità degli avvisi di accertamento perché basati su una rendita catastale stabilita da organo incompetente ed al di fuori delle procedure di legge; per il che vale quanto ora si dirà nella disamina delle ulteriori doglianze.

3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Ospitaletto deduce – ex art. 360, 1 co. nn. 4 e 3 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione degli articoli 342 e 112 cod.proc.civ.; nonché violazione degli ufficiale articoli 5, 4 co., e 11 d.lgs. 504/92. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto generico il suo motivo di appello in ordine alla competenza comunale in materia di attribuzione di rendita catastale, nonostante la deduzione in sede di gravame di specifici argomenti normativi attestanti la sussistenza di un fondamentale ruolo di partecipazione e “cogestione” riconosciuto dall’ordinamento all’amministrazione comunale nel procedimento attributivo.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360, 1 co. nn. 4 e 3 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione degli articoli 132, co.2 n.4), e 295 cod.proc.civ.; nonché violazione dei principi in materia di ratifica e di effetti retroattivi della rendita catastale attribuita dall’agenzia del territorio. Di tal chè, la commissione tributaria regionale non avrebbe ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento Ici in questione qualora avesse considerato che (indipendentemente dalla questione della competenza) essi si basavano su una rendita inferiore a quella stabilita, appunto con effetto retroattivo e di ratifica amministrativa, dall’agenzia delle entrate.

3.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto involgenti questioni strettamente connesse perché relative, sotto un primo profilo, alla affermata incompetenza dell’amministrazione comunale in materia di attribuzione di rendita catastale e, sotto un secondo profilo, alla circostanza che tale vizio di incompetenza (qualora effettivamente ravvisato) possa trovare sanatoria o ratifica nella retroattività connaturata alla natura dichiarativa della diversa rendita catastale successivamente attribuita all’immobile dall’organo competente.

Essi sono infondati.

Per quanto concerne il primo aspetto, il Comune non ha addotto (pur volendo prescindere dal problema della genericità dei suoi motivi di appello) argomenti tali da sovvertire la corretta tesi dei giudici di merito secondo i quali la competenza in materia di attribuzione di rendita catastale viene dall’ordinamento riservata all’amministrazione centrale dello Stato, che la esercita attraverso le agenzie del territorio (subentrate agli UTE e poi accorpate nell’ agenzia delle entrate).

La previsione generale di cui all’art.2 rd 652/1939 conv.in I. 1249/39, non trova deroga successiva in sede di decentramento ed attribuzione della funzione in questione agli enti locali.

Ciò non è contraddetto dal fatto che, come osservato dal ricorrente, l’ordinamento riconosca al Comune “rilevanti attribuzioni in materia catastale”, dal momento che tali prerogative, effettivamente sussistenti, non si spingono fino alla determinazione ed attribuzione della rendita catastale, limitandosi ad operare, da un lato, sul piano dell’impulso dell’ente comunale alla conformazione dell’accatastamento allo stato di fatto degli immobili dislocati sul proprio territorio e, dall’altro, sul piano della partecipazione informativa ed istruttoria al relativo procedimento; la cui definizione provvedimentale, tuttavia, permane in capo all’amministrazione centrale.

Così l’art. 3, co.58, L. 662/96 prevede una potestà partecipativa degli uffici tributari comunali all’attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria, nonché la facoltà per il Comune di “richiedere” all’ufficio tecnico erariale la riclassificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, ovvero palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari.

L’art. 66, co.1, d.lgs 112/98 attribuisce ai comuni, tra il resto, le funzioni concernenti la conservazione, l’utilizzazione e l’aggiornamento degli atti catastali con partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, senza tuttavia conferire ad essi la potestà di attribuzione della rendita.

L’art. 1, co.335, I. 311/04 stabilisce che i comuni possano “richiedere” agli uffici provinciali dell’agenzia del territorio (a cui spetta l’attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private. Il co.336 della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell’agenzia del territorio.

L’art.19, co.5, d.l. 78/2010 conv.in l.122/10, attribuisce ai comuni, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni connesse all’accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento secondo regole tecniche uniformi; là dove il co.10 della medesima disposizione conferma a sua volta che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di adeguamento da parte dei titolari degli immobili, spetta all’agenzia del territorio, e soltanto a questa, di procedere all’attribuzione della rendita catastale presunta, previo espletamento di accertamenti per i quali la medesima agenzia può avvalersi degli elementi tecnici forniti dai comuni.

E’ dunque evidente come l’ordinamento abbia valorizzato il ruolo partecipativo, informativo e di impulso dei comuni in ambito catastale, senza tuttavia attribuire ad essi la competenza in materia di determinazione della rendita.

Nel caso di specie, era dunque fatto onere al Comune di Ospitaletto – in via strumentale al recupero della maggiore Ici – di attivare tali prerogative sollecitando la revisione e l’adeguamento catastale dell’immobile in questione da parte dell’agenzia delle entrate, secondo le procedure di legge.

3.3 L’illegittimità degli avvisi di accertamento Ici che ne è derivata non poteva, per altro verso, trovare rimedio nell’efficacia retroattiva pur astrattamente riconoscibile al provvedimento di attribuzione di rendita successivamente adottato da quest’ultima. E ciò non perché quest’ultimo provvedimento si trovasse ancora sub iudice, ma perché – per le già indicate ragioni – tali avvisi si fondavano su un presupposto impositivo del tutto inesistente.

Va infatti considerato che, per í fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile ai fini Ici si identifica nel valore risultante dal moltiplicatore della rendita catastale, ex art.5, co.1 e 2, d.lgs. 504/92; là dove gli avvisi in oggetto hanno preso a riferimento – come detto – non già la rendita catastale risultante al momento della loro emissione, bensì una rendita non riconosciuta dall’ordinamento proprio perché adottata, in rettifica della rendita proposta dalla parte con procedura Docfa, da un soggetto incompetente.

Sicchè l’affermata retroattività del provvedimento (dichiarativo) di attribuzione di rendita produrrebbe, nella concretezza del caso, un effetto non di mero adeguamento di un valore economico, bensì senz’altro sostitutivo di un presupposto sostanziale dell’imposizione. Con quanto ne conseguirebbe, tra il resto, in ordine alla inammissibile mutatio in corso di causa degli elementi integrativi della fattispecie impositiva da parte dell’ente comunale, così come in ordine alla totale inconferenza della motivazione stessa degli avvisi di accertamento in questione (aspetto pure lamentato dalla società contribuente, come desumibile dalla sentenza CTR qui impugnata), in relazione alla quale, soltanto, ebbe modo di svolgersi la difesa della parte opponente. Né – per le considerate ragioni di insanabile nullità – l’illegittimità degli avvisi di accertamento potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che essi fecero riferimento ad una rendita catastale autodeterminata dal Comune in importo comunque inferiore a quello poi stabilito dall’agenzia delle entrate; argomento, quest’ultimo, che trova smentita nella stessa argomentazione difensiva del Comune, il quale ha insistito proprio sull’efficacia sostitutiva della rendita catastale determinata dall’agenzia delle entrate, al punto da rimarcare la pregiudizialità ai fini dì causa del relativo accertamento.

Le considerazioni fin qua svolte denotano, al contempo, l’assenza dei presupposti di connessione giustificanti la richiesta riunione del presente procedimento a quello sulla rendita.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.