CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7284
Tributi – IRPEF – Rimborso – Ritenuta su somme corrisposte a seguito di sentenza che accertava l’illegittima occupazione di un fondo – Termine di decadenza dell’istanza – Disciplina applicabile ex art. 38 DPR n. 602/1973
Rilevato
I contribuenti, in proprio o quali eredi dell’originario proprietario ablato, ottenevano dalla CTP il rimborso della ritenuta Irpef assunta su somme corrisposte a seguito di sentenza che accertava l’illegittima occupazione di un fondo.
Sull’appello dell’Ufficio la sentenza era confermata dalla CTR, disattendendo l’interpretazione erariale che voleva applicabile alla fattispecie l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ove era previsto il termine decadenziale di 18 mesi (solo successivamente elevati a 48), irrimediabilmente spirato al momento dell’istanza di rimborso.
Propone ricorso per cassazione dunque l’Amministrazione finanziaria, poggiato su due motivi, cui resistono con puntuale controricorso i contribuenti, come emarginati in epigrafe.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame si lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in parametro all’art. 360, comma primo, n. 4 codice di rito civile, nella sostanza affermandosi che la CTR abbia applicato alla fattispecie concreta l’art. 37 del predetto d.P.R. che attiene alle ipotesi di ritenuta diretta operata dallo Stato verso i propri dipendenti, mentre il caso in esame doveva essere regolato dal successivo art. 38, poiché trattavasi di ritenuta operata su somme da erogarsi in ottemperanza a sentenza di condanna per occupazione illegittima.
1.1 Giova ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate da un’Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte, trova la sua disciplina nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e va quindi presentata dal percipiente nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata.
Infatti, l’art. 37 del medesimo decreto regola la diversa ipotesi della “ritenuta diretta”, che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell’Amministrazione stessa e il credito del contribuente (Cfr. Cass. n. 5699/2015; Cass. n.582/2010 che richiama Cass. nn. 12810 del 2002, 7957, 10344 e 18701 del 2004, 5664 e 11987 del 2006).
1.2 In questo senso, all’epoca dei fatti il termine di decadenza previsto dall’applicabile art. 38 era fissato in 18 mesi e la decadenza doveva essere scrutinata e rilevata d’ufficio dal giudice di merito, in disparte il momento in cui fosse stata proposta eventualmente l’eccezione.
A tali principi non si è conformata la sentenza gravata che merita quindi annullamento per queste ragioni.
2. Con il secondo motivo si lamenta incongrua motivazione su fatto decisivo della controversia, in parametro all’art. 360, comma primo, n. 5 codice di rito, nello specifico affermando che non sarebbe stato argomentato il carattere agricolo del terreno ablato. Dall’esame della sentenza e degli atti difensivi, riprodotti in questa sede ai fini dell’autosufficienza, emerge che in due occasioni la parte privata abbia fornito documenti al giudice di merito, atti a certificare la natura agricola della particella catastale in contestazione. Sul punto, la grava sentenza è opportunamente motivata (ultima pagina, penultimo capoverso), facendo riferimento a tali emergenze probatorie, il cui autonomo apprezzamento non è sindacabile in questa sede di legittimità, sicché il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, la sentenza dev’essere cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, cassa la sentenza impugnata e -non residuando ulteriori accertamenti in fatto- decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in € tremila/00, otre a spese prenotate a debito.
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