CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2022, n. 8220
Omissione contributiva – Settore agricolo – Regola del minimale contributivo – Obbligazione retributiva commisurata all’orario ordinario a tempo pieno previsto dal CCNL di settore
Rilevato che
la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato K. E., titolare dell’impresa individuale “L.S. di K. E.”, tenuto a rifondere all’Inps la porzione non versata dei contributi assicurativi dovuti per i lavoratori avventizi occupati nell’azienda;
la Corte territoriale ha affermato che la regola del minimale contributivo di cui all’art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989 trova applicazione anche nel settore agricolo per effetto del rinvio di cui all’art. 1, co.4 della I. n. 81 del 2006; ha, altresì, stabilito che in base alla regola generale, l’obbligazione retributiva del datore deve essere commisurata all’orario ordinario a tempo pieno previsto dal CCNL di settore, sicché la retribuzione così individuata può considerarsi non dovuta solo nel caso in cui la mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipenda da un fatto imputabile al lavoratore o da una causa imputabile ex art. 1218 cod. civ., che, nel caso in esame l’appellato non ha né dedotto né provato;
la cassazione della sentenza è domandata da K. E., in qualità di titolare dell’impresa individuale “L.S. di K. E.”, sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
l’Inps ha opposto difese.
Considerato che
col primo motivo, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dell’art. 40, 1 co. del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, nonché dell’Avviso comune di interpretazione autentica di detto CCNL del 14 gennaio 2013; sostiene che l’importo della base contributiva vada rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate dall’avventizio, in base all’art. 40 del cnnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2006, che rappresenta il contratto leader di settore; che le parti sociali, stabilendo che il lavoratore temporaneo, sì come qualificato all’art. 18 lettera a) del menzionato CCNL, deve essere retribuito per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, ha inteso sottrarlo ad un orario rapportato ad un tempo (settimanale e/o giornaliero) predefinito, introducendo un meccanismo retributivo, e a monte orario, profondamente diverso da quello rivolto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato,
che ha dato luogo ad una previsione a carattere di specialità; dichiara essere “fuori fuoco” l’affermazione della Corte territoriale circa la fattispecie della mancata prestazione di attività per causa diversa dalla forza maggiore;
col secondo motivo contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Grosseto del 30 luglio 2004 ed al verbale di interpretazione autentica dello stesso del 20 novembre 2012”; rileva l’importanza che nella predetta materia assume la contrattazione provinciale, quale espressione dell’autonomia territoriale delle parti sociali, e denuncia che la stessa sia stata completamente obliterata dalla Corte territoriale; secondo il verbale “di interpretazione autentica” sottoscritto da tutte le parti sociali rappresentative, la base contributiva dell’OTD va calcolata tenendo conto della retribuzione percepita per le ore effettivamente lavorate, secondo la tariffa retributiva oraria prevista dall’art. 46, fermo il rispetto del minimale di legge; tale dichiarazione conferma la volontà delle parti sociali in merito a quale debba essere il regime contributivo degli operai agricoli a TD;
col terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 16 1° co., lett g) del d.lgs. 8 aprile 2003, anche in relazione alla direttiva n.2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000”; il motivo è diretto a confutare il ragionamento della Corte territoriale – secondo cui anche agli OTD si applicherebbero le norme in tema di orario normale di lavoro – poiché diversamente opinando di disattenderebbe la normativa europea in materia; secondo l’odierno ricorrente la sentenza impugnata, facendo riferimento al r.d.l. n. 692 del 1923, avrebbe mancato di considerare la lettera g) del dlgs n. 66 del 2003, che prevede che gli operai agricoli sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 3; tale esclusione, secondo il ricorrente, indicherebbe che il legislatore in subiecta materia abbia voluto spogliarsi della propria competenza, delegificando in favore della fonte collettiva; né le fonti europee – che rinviano agli ordinamenti nazionali il tema dell’orario normale di lavoro, mantenendo nella propria competenza soltanto prescrizioni sui massimi di orario a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – supportano la tesi della Corte territoriale, la quale sarebbe ancorata all’idea inespressa di un super principio di orario di lavoro a tempo pieno che non lascia spazio a forme di flessibilità le quali, oltre a trovare base nella contrattazione collettiva, sono ben radicate nella particolare condizione del lavoro in agricoltura all’interno dell’esperienza del Paese;
col quarto e ultimo motivo deduce “Violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, assunta come normativa primaria, o comunque del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, anche se interpretato alla luce della predetta direttiva”; il motivo si appunta sul passaggio argomentativo attraveso cui il provvedimento gravato sostiene che anche agli OTD si applicherebbero le norme in tema di orario normale di lavoro poiché, diversamente opinando, di disattenderebbe la normativa europea in materia di contratto a termine; la Corte territoriale invocherebbe l’applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’allegato alla Direttiva 99/70/CE, (e del d.lgs. n. 368 del 2001 sui contratti a termine), omettendo di considerare che, nel caso in esame, difetta in radice il nesso causale fra il termine apposto al contratto e il trattamento rivendicato, ciò anche per la specificità economico-sociale dell’avventiziato in agricoltura, che ha fatto sì che il legislatore delegificasse la materia attribuendone la competenza alla contrattazione collettiva;
in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente fa pervenire al Collegio rinuncia al ricorso, con cui domanda a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio;
il Collegio, valutata la rinuncia al ricorso, dichiara estinto il giudizio; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale della parte istante;
visto l’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.