CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29652
Tributi – Imposte sui redditi – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Contenuto – Responsabile del procedimento – Indicazione della funzione apicale – Necessità – Nullità ex art. 36, co. 4-ter, del D.L. n. 248 del 2007 – Esclusione
Rilevato che
C.A.D. 2000 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento, recante pretesa tributaria dell’Agenzia delle Dogane di Genova, notificatale dall’agente della riscossione Equitalia Sestri S.p.A.;
la C.T.P. di Genova, dando atto del parziale sgravio della cartella, respingeva il ricorso;
la C.T.R. della Liguria, con la sentenza n. 210/3/2014 del 19/2/2014, accoglieva l’appello di C. ritenendo illegittimo l’atto impugnato per nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella stessa, in quanto erano stati indicati, quali responsabili dei relativi procedimenti, i funzionari apicali degli uffici e non già i funzionari che avevano materialmente gestito le pratiche;
avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione basato su un unico motivo;
– anche Equitalia Nord (già Equitalia Sestri) S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi; deposita memoria resiste con controricorso la C. S.r.l., che a sua volta impugna la sentenza con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
Considerato che
1. L’Agenzia delle Dogane ed Equitalia Nord (col secondo motivo) deducono violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007 – con riguardo all’indicazione dell’ “effettivo” responsabile del procedimento – e 5, comma 2, Legge n. 241 del 1990, concernente l’individuazione del responsabile nel funzionario dirigente di ciascuna unità organizzativa.
Il motivo è fondato.
Infatti, questa Corte ha già statuito che «… è tuttavia sufficiente, al fine di non incorrere nella detta nullità [ex art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007], l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa» (così Cass., Sez. 6-T, Ordinanza n. 3533 del 23/2/2016; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11130 del 9/5/2018).
Ne consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. ligure.
2. Restano assorbiti il primo motivo del ricorso di Equitalia Nord (riguardante la presunzione, tratta dalla C.T.R., circa l’impossibilità del funzionario dirigente di essere a conoscenza della pratica) e i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale (attinenti alle altre censure svolte nel merito).
3. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale di C., la doglianza concerne la pretesa inesistenza della notificazione della cartella impugnata (violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 149 e 156 cod. proc. civ. e 26 D.P.R. n. 602 del 1973).
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. posto che tutti pretesi vizi dedotti nel ricorso si riferiscono al procedimento di notificazione della cartella di pagamento senza che la parte abbia provveduto a riportare o a trascrivere nell’atto introduttivo gli atti del predetto procedimento rilevanti ai fini della decisione del giudice di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Incidentale C. S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il secondo motivo del ricorso di Equitalia Nord S.p.A.; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso di C. S.r.l.;
dichiara assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi di Equitalia Nord e di C.;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale C. S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.