CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29653

Tassa automobilistica – Ingiunzione di pagamento -Decorrenza dei termini

Ritenuto in fatto

Con sentenza n. 103/4/2012, la Commissione Tributaria Provinciale dì L’Aquila, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall’Avv. S. T. avverso ingiunzione di pagamento per Tassa Automobilistica Anno 2005, lo rigettava.

Con ricorso del 24.02.2012 il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 0388461 del 3.11.2011, di € 197,06 per tasse automobilistiche anno 2005, notificata a mezzo servizio postale in data 13.02.2012, chiedendo ordinarsi al concessionario la produzione in originale delle ricevute in originale delle raccomandate a/r e di tutte le relate di notifica, dichiararsi la prescrizione del diritto per decorrenza dei termini e, comunque, la Soget decaduta dal termine di riscossione del credito, dichiarare la nullità e/o annullabilità dell’ingiunzione di pagamento n. 0388461 del 03.11.2011 in quanto illegittima.

Con l’atto dì appello l’Avv. S. T. contestava la sentenza di primo grado per mancata o erronea valutazione delle eccezioni preliminari e di merito sollevate nel procedimento dì primo grado, riproponendo, in particolare, quella di prescrizione triennale della tassa automobilistica anno 2005.

Esponeva altresì l’appellante che, poiché l’art. 7 della legge n. 890/1982 sancisce che, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo dì lettera raccomandata e la spedizione dì questa ultima raccomandata al destinatario perfeziona dunque l’iter della notificazione, non essendo l’avviso di ricevimento della ulteriore raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c. stato mai prodotto, la notifica doveva ritenersi come non avvenuta, con l’effetto che non si era verificata l’interruzione del termine di prescrizione triennale.

Si costituivano in giudizio la Regione Abruzzo e la Soget s.p.a., contestando gli avversi motivi.

Con sentenza del 19.11.2013 la CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) era infondata l’eccezione di mancata notificazione dell’avviso dì accertamento, dal momento che dalla documentazione prodotta (e, in particolare, dall’avviso di ricevimento della spedizione tramite raccomandata sul quale era stampigliato il timbro dell’Ufficio Distribuzione) dalla Regione emergeva che l’atto era stato notificato a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata consegnata alla posta in data 5.12.2008 e ritirata dal destinatario il successivo 22.12.2008;

2) nella fattispecie, l’avviso accertamento era stato notificato, come sopra indicato, con atto consegnato al servizio postale in data 5.12.2008 e ritirato il successivo 22.12.2008 e, quindi, tempestivamente, poiché la tassa, essendo relativa all’ anno 2005, si sarebbe prescritta in data 31.12.2008;

3) avendo tale notificazione interrotto il termine prescrizionale, derivava che dalla data sopraindicata era iniziato il decorso di un ulteriore triennio (ex art. 2945 c.c.), termine che alla data del 13.2.2012 non era ancora scaduto, dovendosi tenere conto del periodo dì sospensione decorrente dal 6.4.09 al 31.12.09 previsto per gli eventi sismici che avevano-colpito la Regione Abruzzo (d.l. n. 39/09).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. S. T., sulla base di due motivi. La Regione Abruzzo e la So.Ge.t. s.p.a. non hanno svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla perfezionata notifica dell’avviso di accertamento, per non aver la CTR rilevato che, nonostante il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario dell’atto (ma ad un suo delegato), la concessionaria non aveva prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento relativo alla seconda raccomandata (inviata ai sensi dell’art. 7 della I. n. 890/1982), con la conseguenza che alla notifica del verbale di accertamento non si sarebbe potuto riconoscere una valenza interruttiva del termine di prescrizione triennale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione per erronea interpretazione e la falsa applicazione dell’art. 5 d.l. n. 39/2009, per aver la CTR ritenuto che si applicasse alla fattispecie la sospensione del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica relativa all’anno 2005 (in virtù degli eventi sismici che avevano colpito la Regione Abruzzo), nonostante dalla sospensione fossero espressamente escluse dalla legge le procedure di esecuzione coattiva tributaria, tra le quali andava ricompreso il procedimento instaurato con l’ingiunzione di pagamento.

2.1. Si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».

Il debito in esame, relativo ad una tassa automobilistica per l’anno 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è inferiore a mille euro (e, precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni, è pari ad euro 197,06).

In particolare, il ruolo deve ritenersi essere stato consegnato all’agente di riscossione (la So.Ge.t. s.p.a.) dopo la notifica dell’avviso di accertamento e, dunque, subito dopo il 5-22.12.2008.

La riscossione coattiva può, infatti, come è noto, avvenire mediante:

a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite Equitalia S.p.A.;

b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento direttamente da parte dell’amministrazione;

c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato (per la Regione, dal 2017, Soris S.p.A.).

Tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”, a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento.

Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.