CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29666
ICI – Rendita catastale – Complesso inagibile
Premesso che
1) la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 4 novembre 2014, n.6557, confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica per lei dell’anno 2005, notificato dal Comune di Roma, poi Roma Capitale, alla sas I. di G.A. e C., e da quest’ultima impugnato nei confronti del Comune e dell’Agenzia del Territorio, facendo valere (per quanto ancora interessa) che la rendita catastale su cui era stata calcolata la maggiore imposta per uno degli immobili a cui l’avviso era riferito (immobile “sub. 504, part.51”) era stata modificata, senza motivazione, da quella proposta con procedura DOCFA, di €76.394,00, a quella di € 88.531,00 e che gli altri immobili, facenti parte di un complesso sito in via (…), erano divenuti inagibili nell’aprile 2004 talché la pretesa impositiva relativa al periodo successivo era da ritenersi ingiustificata;
2) l’appello, proposto da Roma Capitale per denunciare che i giudici di primo grado, da un lato, non avevano tenuto in conto il fatto che l’avviso di accertamento non poteva che essere basato sulla rendita catastale definitivamente attribuita al bene “sub 504, part.51”, dall’altro lato, avevano fatto riferimento genericamente al complesso di via (…) mentre avrebbero dovuto specificare quali, tra i molti immobili del complesso, erano quelli inagibili e avrebbero dovuto indicare le prove della pretesa inagibilità, era rigettato con le seguenti parole: “[la commissione] riconosce la rettifica limitatamente la rendita proposta dalla società ricorrente pari a € 76.394,00.
In ordine all’immobile sito in via Casi lina 1585, riconosce che tale complesso era inagibile … a far data dal 21 aprile 2004 e pertanto ritiene che per tale complesso l’Ici deve essere applicata limitatamente al periodo di uso ovvero fino al 21 aprile 2004″;
3) Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale lamentando, con un primo motivo, sotto la rubrica di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5)”, la sostanziale mancanza di motivazione, essendosi i giudici di appello limitati ad “una mera riproposizione della sentenza di primo grado” e, con un secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 della I. 342/200 e dell’art. 5 del d.lgs. 504/92 per non avere i giudici tenuto conto del carattere vincolante, sia per il contribuente sia per il comune, della rendita catastale ai fini del calcolo della base imponibile dell’Ici;
4) la società contribuente ha depositato atto di costituzione;
5) con ordinanza 8 febbraio 2019, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, subentrata alla Agenzia del Territorio per effetto del d.l. 6 luglio 2012. n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
6) Roma Capitale ha provveduto all’integrazione in modo tempestivo;
7) l’Agenzia ha svolto difese;
Considerato che
1) il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto al secondo, e che, al di là della rubrica (nella quale è fatto riferimento all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.), prospetta una doglianza, sussumibile sotto il n.4, del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., di nullità della sentenza per inosservanza dell’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e previsto per la sentenza d’appello nel processo tributario, in particolare, dagli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 1, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato in quanto, come dedotto dalla parte ricorrente, la commissione tributaria regionale, pronunciandosi con le parole riportate al superiore punto 2, ha apoditticamente confermato la sentenza di primo grado e non ha dato conto di aver preso in alcuna considerazione le censure mosse a detta sentenza nell’atto di appello;
2) il motivo deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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