CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29707 – L’Agenzia delle Entrate anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, per cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l’inesistenza delle passività dichiarate, non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né l’effettività delle spese