CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25751
Tributi – IRPEF e IRAP – Determinazione reddito – Spese legali difensore distrattario – Deducibilità – Prova del pagamento
Rilevato che
Con sentenza in data 9 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettava il ricorso proposto da P.C. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2007, veniva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e IRAP, l’importo dedotto dalla contribuente, quale costo risultante da fatture emesse dal suo difensore distrattario per spese legali, concernenti un giudizio civile nel quale la C. era risultata vittoriosa, e pagate direttamente all’avvocato dalla parte soccombente. Osservava la CTR che dal tenore delle lettere di accompagnamento relative alle fatture trasmesse dal difensore alla contribuente si evinceva che i relativi importi erano stati corrisposti all’avvocato distrattario dalla parte soccombente, essendo state le fatture inviate alla contribuente soltanto ai fini dell’IVA, dovuta, a titolo di rivalsa, al difensore dalla sua cliente, abilitata a detrarla.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 29 giugno 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. – sostiene che, in mancanza della produzione in giudizio della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte della parte soccombente in favore del difensore distrattario, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente volte a dimostrare il pagamento diretto dalla stessa effettuato delle fatture in favore del proprio difensore, non poteva ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, il cui onere gravava sull’Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la ricorrente, pur formalmente denunciando violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 2697 cod. civ., prospetta un vizio che impinge nella valutazione della prova riservata al giudice di merito.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).
Va poi rammentato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 7921 del 2011, Cass. n. 9097 del 2017).
Alla stregua del richiamati principi, le censure mosse dalla ricorrente si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali poste dalla CTR a fondamento della decisione, segnatamente la valenza probatoria attribuita dal giudice di appello alle lettere di accompagnamento con le quali erano state trasmesse alla contribuente le fatture relative alle spese legali, nelle quali il difensore della stessa faceva espresso riferimento alla circostanza che le fatture concernevano «spese legali corrisposte dall’Azienda ASL n. 1 di Agrigento».
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sotto il profilo della radicale omissione della motivazione in ordine alle ragioni dell’indeducibilità del costo relativo alle spese legali sostenute dalla ricorrente e dalla stessa documentate e/o sotto il profilo della motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La censura è fondata.
La contribuente, assolvendo all’onere di autosufficienza del ricorso, ha richiamato la documentazione (n. 28 fatture quietanzate dal difensore, mastrini di contabilità descrittivi delle operazioni eseguite, modello 770 contenente l’indicazione delle ritenute operate a carico del professionista e regolarmente versate e certificate) prodotta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al fine di dimostrare di aver provveduto al pagamento delle spese legali in favore del proprio difensore, assumendo conseguentemente che, anche in ipotesi di duplicazione di pagamento in favore del professionista, sussisteva il diritto della ricorrente alla deducibilità dei costi materialmente sostenuti.
Orbene, l’esame di tali circostanze è stato del tutto pretermesso dal giudice di appello, sicché appare nella specie configurabile il vizio dedotto dalla ricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20017 del 21 giugno 2022 - Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore…
- Corte di Cassazione sentenza n. 5809 depositata il 9 marzo 2018 - L’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 - Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594 - Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27840 depositata il 4 ottobre 2022 - Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l'art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli oneri…
- Ritenuta d'acconto e obbligo di fatturazione delle spese di giudizio a favore di legale distrattario della controparte vittoriosa - Circolare n 203 del 6 dicembre 1994 del Ministero delle finanze Dip. Ebtrate Aff. Giuridici
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…