CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28164

Rapporto di lavoro – Mancata autorizzazione allo svolgimento di un’ora di assemblea retribuita – Condotta antisindacale – Non sussiste

Rilevato

che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 9.9.2016, ha accolto il gravame interposto dalla F. S.p.A., avverso la pronunzia di prima istanza, ed ha escluso l’antisindacalità della condotta della società, consistita nella mancata autorizzazione allo svolgimento di un’ora di assemblea retribuita il 6.10.2014 ed il 16.10.2014, convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle liste della FIOM-CGIL Provinciale di Torino, osservando che la presenza di indici lettera B e sistematici nella parte seconda, sezione seconda, dell’art. 7 dell’Accordo Interconfederale T.U. sulla rappresentanza 10.1.2014, applicabile ratione temporis, «deponevano tutti per una portata della regola maggioritaria non limitata alla sola attività contrattuale, ma estesa alla totalità delle materie ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU, tra le quali» rientrava la facoltà potestativa di indizione dell’assemblea; che per la cassazione della sentenza la FIOM-CGIL Provinciale di  Torino ha proposto ricorso articolando un motivo;

che la F. S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste

Considerato

che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7, parte seconda, sezione seconda, del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014 anche in relazione al disposto di cui agli artt. 19 e 20 della I. n. 300 del 1970 e 39 Cost., e si lamenta che la Corte di Appello «ha trascurato le disposizioni» citate «dalle quali si evince chiaramente la titolarità, in capo ai singoli componenti la RSU dotati di rappresentatività ex art. 19 cit., di indire assemblee essendo essi subentrati ai dirigenti delle RSA (tra i cui poteri rientrava quello di indire assemblee)»; e si deduce, inoltre, che l’interpretazione data dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 13978/2017 relativamente all’Accordo Interconfederale del 1993 è valida altresì per l’Accordo del 2014;

che il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa Corte, con la sentenza testé citata (successiva alla sentenza oggetto del presente giudizio), fornito una esegesi sistematica dell’Accordo Interconfederale del 1993, da ribadire certamente anche con riferimento all’Accordo del 2014, dato che l’interpretazione degli artt. 4 e 5 del T.U. induce a reputare del tutto compatibile la natura di organismo e funzione collegiale della RSU con la legittimazione anche della singola RSU a chiedere l’assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 20 della I. n. 300 del 1970, nonché dagli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014;

che, peraltro, come sottolineato altresì da Cass. n. 3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta – cui il Collegio, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, l’art. 5 del T.U. del 2014 conferma, poi, il subentro delle RSU alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti ai sensi di legge;

che, inoltre, l’art. 20 della I. n. 300 del 1970 prevede che l’indizione dell’assemblea può avvenire <<singolarmente o congiuntamente» da parte delle RSA di cui al precedente art. 19;

che la sentenza oggetto del presente giudizio non si è uniformata ai principi cui si è fatto innanzi riferimento, in particolare omettendo di confrontare il tenore lessicale degli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014 con il disposto dell’art. 20 della I. n. 300 del 1970;

che la sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati ed a quelli di cui alla sentenza della S.U. di questa Corte n. 13978/2017, citata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.