CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2022, n. 30250
Prestazioni assistenziali – Assegno di invalidità – Requisito reddituale – Esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare – Requisito dell’incollocazione – Omesso accertamento
Con sentenza del 2.5.16 la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto il possesso da parte dell’assistita in epigrafe del requisito sanitario per beneficiare dell’assegno di invalidità dalla data della revoca, ma ha dichiarato il diritto alla prestazione con decorrenza solo dalla data di entrata in vigore dell’articolo 10 comma 5 decreto legge 76 del 2013, convertito in legge 99 del 2013, e ciò in diritto in ragione della rilevanza del reddito personale, con esclusione di quello familiare, solo per effetto di tale legge sopravvenuta al procedimento amministrativo e, in fatto, in quanto la ricorrente aveva reddito personale utile mentre il reddito familiare superava il limite di legge.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per un motivo illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’INPS, che propone anche ricorso incidentale per due motivi.
Il motivo del ricorso principale è fondato, avendo questa Corte già ricordato (Sez. L – , Sentenza n. 14415 del 27/05/2019, Rv. 653977 – 01) che, in tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. In tema, altresì Cass. 26562/18, secondo la quale, in favore degli inabili parziari, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui all’art. 13 della citata legge n.118 del 1971, l’art. 14 septies, quinto comma, del DL,. 30 dicembre 1979,n. 633 (ndr: DL.30 dicembre 1979,n. 663), convertito con modificazioni nella legge 29.2.1980,n. 33, prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare (In precedenza, già Cass. 13363/03, 10658/12, 23689/16 avevano affermato il medesimo principio, poi ribadito tra le altre anche da Cass.17797/20 e 4038/21).
Il ricorso incidentale è del pari fondato. Con esso si deduce (primo motivo) violazione dell’articolo 2697 c.c., 26 legge 153 del 1969 nonché 35 comma 8 e 9 decreto legge 207 del 2008 convertito in legge 14 del 2019 (ndr: legge 14 del 2009), modificata dalla legge 122 del 2010, e (secondo motivo) vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata attribuito la prestazione pur in assenza di prova della dimostrazione della inoccupazione.
In tema, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 22899 del 04/11/2011, Rv. 619681 – 01) ha precisato che, in materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
Quest’ultima fattispecie si è verificata nel caso di specie, ove la prestazione era stata rigettata in primo grado per difetto del requisito sanitario, in relazione al quale solamente la parte aveva proposto appello.
La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in accoglimento di entrambi i ricorsi e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.