CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19054
Lavoro – Mobilità – Iscrizione al Fondo Integrativo Gas – Prosecuzione volontaria della contribuzione – Diritto alla prestazione integrativa
Rilevato che
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 257 del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di G.P. (in mobilità dal 30.9.2011 quale ex dipendente della Società Italiana per il gas ed ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso il Fondo Integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (da qui Fondo Gas) ai sensi dell’art. 38, comma 5, l. n. 289 del 2002) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso della P. volto all’accertamento della illegittimità dell’annullamento, disposto dall’INPS in data 14 marzo 2011, della contribuzione volontaria dalla stessa versata sulla base del fatto che, essendo stata autorizzata al versamento tramite bollettini postali fino al 3° trimestre del 2010, la P. aveva pagato solo in data 22 settembre 2009 il bollettino relativo al primo trimestre 2009 che aveva scadenza il 30 giugno 2009;
la Corte territoriale ha disatteso la tesi, formulata dall’INPS in sede di impugnazione, secondo la quale il ritardo nel pagamento del bollettino aveva determinato la decadenza della P. dalla iscrizione al Fondo Integrativo Gas, ai sensi dell’art. 16 l. n. 1084 del 1971 che prevede, in caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al detto Fondo, che il diritto alla prestazione integrativa si perfeziona al compimento dei sessantesimo anno di età purché si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione presso lo stesso Fondo;
in particolare, ad avviso della Corte territoriale, occorre tenere presente che ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1432/71 i contributi versati in ritardo rispetto ai termini indicati si considerano < indebiti> e quindi restituiti d’ufficio, senza che tale effetto possa confondersi con la decadenza o con il recesso dalla facoltà esercitata, anche perché il mero ritardo nel pagamento di un bollettino non può essere interpretato corre segno non equivoco della volontà dì cessare dalla contribuzione volontaria e la sanzione della decadenza non può essere applicata laddove la legge non la prevede espressamente;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo, illustrato da memoria, con il quale si denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quinto, l. n. 289 del 2002, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2002 e dell’art. 8 d.l.gs. n. 184/1997, in ragione del fatto che, errando nella loro interpretazione, da tali disposizioni la sentenza impugnata, piuttosto che l’affermazione del mantenimento del diritto della P. alla facoltà di perfezionare il requisito contributivo, avrebbe dovuto trarre il principio secondo il quale il ritardato pagamento anche di una rata della contribuzione volontaria da parte del richiedente presso il Fondo Integrativo Gas comporti l’impossibilità della fruizione dell’istituto;
resiste con controricorso illustrato da memoria G.P.;
il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Considerato che
in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, o di audizione dei procuratori delle parti, avanzata dalla difesa del ricorrente in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
la Corte non ritiene che la decisione della controversia comporti l’esercizio di funzione nomofilattca, per la novità e particolare rilevanza della questione, in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di elaborare, come sarà reso evidente dalla esposizione seguente, principi consolidati in materia di contribuzione volontaria che consentono ha soluzione, nel loro solco, della questione di diritto proposta dal motivo di ricorso;
del resto, è stato affermato che la trattazione con il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. n. 8869/2017; Cass. n. 2817/2018);
il motivo è infondato;
sostiene il ricorrente che il Fondo Gas non contiene alcuna regolamentazione specifica relativa alla contribuzione volontaria, per cui va fatto riferimento alla disciplina contenuta nei sistema previdenziale obbligatorio; da ciò consegue che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 8 d.lgs. n. 184 del 1997 e l’art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971 i quali consentirebbero al versante, in ipotesi di ritardo nel pagamento di una rata, solamente due possibilità: a) comunicare all’ente la propria volontà di coprire con quel pagamento una rata precedentemente non pagata ( art. 8 d.lgv. cit.); b) invocare la forza maggiore per annullare gli effetti del ritardo ( art. 10 d.P.R. cit);
non essendosi, nel caso di specie, verificata alcuna di tale ipotesi, sarebbe impossibile ritenere sanato il ritardo nel pagamento del termine (di natura perentoria), con l’effetto della risoluzione automatica del rapporto;
occorre premettere che, ai sensi dell’art. 38, comma cinque, l. n. 289 del 2002, i lavoratori iscritti al Fondo Gas che < […] per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del o Stato >;
il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2003, a sua volta e per quanto qui di interesse, al comma 4 dell’unico articolo, prevede : < 4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184>;
in particolare, vengono in rilievo: l’art. 7 d.P.R. n. 1432 del 1971 secondo cui (…) la facoltà di contribuire volontariamente […] può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione […] la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre e per il maggior periodo di cui al precedente 3 comma sia versato durante il trimestre successivo>; l’art. 10 del medesimo DPR, che al primo comma prevede : < I contributi volontari versati in ritardo .. sono indebiti e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato> ed al secondo comma stabilisce l’inapplicabilità di tale disposizione <quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore>;
l’art. 8 d.lgs n. 184 del 1997, inoltre, oltre a ribadire i contenuti delle disposizioni sopra riportate, prevede, al comma 3, che < [..] 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell’interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento>;
nell’interpretare tali disposizioni, questa Suprema Corte (Cass. n. 13193 del 1991) ha ritenuto ; in motivazione, che la contribuzione volontaria è caratterizzata dalle seguenti connotazioni: a) si tratta di un meccanismo dettato nell’esclusivo interesse del soggetto che intende conservare i diritti derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a pensione; b) riguarda soggetti i quali non espletano alcuna attività lavorativa, onde non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte dell’ente gestore dell’a.g.o.; c) la persistenza del diritto alla prosecuzione volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative, per la riacquistata possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria;
da ciò appare evidente l’assoluto ed esclusivo interesse dell’assicurato il quale esercita una mera facoltà, mentre il compito dell’Istituto si riduce all’accertamento delle condizioni per l’ammissione alla prosecuzione volontaria ed al compimento di atti meramente procedimentali ed ovviamente, maturato il requisito contributivo, al pagamento delle prestazioni di legge;
inoltre, il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 7 e 10 in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d’ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (in tal senso, Cass., 27 settembre 1996, n. 8543);
si è aggiunto che la perentorietà del termine fissato per il versamento – a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d’imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo – non è in contrasto con principi costituzionali, atteso, in particolare, che la contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 Cost., comma 2), nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (Cass. civ., Sez. lavoro, 21 ottobre 1992, n. 11490; Cass. n. 11057 del 2014);
si è, dunque, affermato che l’effetto di versamento è anticipato: la contribuzione si intende eseguita in un periodo (trimestre o intervallo tra presentazione della domanda e inizio del trimestre in cui è rilasciata l’autorizzazione) anteriore a quello del versamento ( Cass. n. 8467 del 1996);
ricapitolando, può dirsi che, ricorrendo i presupposti di legge che consentono, quale mera facoltà, l’accesso alla contribuzione volontaria, ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro il trimestre successivo e che, in difetto di tale tempestivo adempimento ed in mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa richiesta dell’interessato di imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente coperto da contribuzione e l’eventuale pagamento tardivo è indebito e va restituito dall’INPS a chi lo ha versato;
se questa è, nei tratti essenziali, la disciplina positiva della contribuzione volontaria, non si rinviene alcun elemento testuale o logico per ritenere che dal tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale possano derivare effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla;
invero, ipotizzare, addirittura, la conseguenza della perdita del trattamento pensionistico in funzione dell’ottenimento del quale la contribuzione volontaria si giustifica ed è prevista dalla legge, equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione non all’esercizio di un diritto ad una prestazione, come è previsto dall’art. 47 d.P.R. 639 del 1970, ma in relazione all’esercizio di una facoltà che ha per oggetto l’effettuazione di un pagamento, come tale, certamente non soggetto a decadenza né a prescrizione, posto che l’assicurato non è creditore di alcun prestazione ma debitore (Cass. 13193 del 1991 cit.);
in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza in favore della contro-ricorrente e nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato P.B. che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento del e spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato P.B.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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