CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19072 – Ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili