CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19072
Tributi – IRPEF – Somme a titolo di buonuscita erogate dall’Inpdap – Base imponibile – Riduzione per contributi previdenziali versati dal contribuente – Esclusione
Fatti e ragioni della decisione
D.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe n. 1277/38/15, depositata il 3/03/2015.
La CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso promosso avverso il silenzio-rifiuto relativo al recupero dell’IRPEF sulla buonuscita liquidata dall’INPDAP, riducendo l’imponibile in relazione ai contributi previdenziali versati dal contribuente.
La CTR ha ritenuto che dovesse essere applicata l’imposta IRPEF alla parte di TFR corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e che, pertanto, non si dovesse operare una riduzione della base imponibile con riferimento a tutte le indennità di fine rapporto versate dallo stesso.
Il D. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 TUIR, comma 2 bis (come integrato dall’art. 4 del d.l. n. 70/1988, convertito in legge n. 154/1988), dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR e dell’art. 2 Legge 26 settembre 1985 n. 482, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Avrebbe errato la CTR nel non ritenere che dall’imponibile IRPEF si dovessero detrarre i contributi versati dal lavoratore e relativi a servizi ammessi a riscatto volontario. Il ricorrente prospetta altresì l’incostituzionalità della cennata disposizione, laddove consentirebbe una doppia imposizione a carico del contribuente che, nel riscattare ai fini previdenziali pagando i contributi volontari con reddito già tassato al momento della percezione, subirebbe una doppia imposizione in occasione della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
L’Agenzia delle entrate non ha presentato difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi preruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (Cass. n. 8403/2013).
Tali principi sono stati ribaditi in modo costante- cfr. Cass. n. 1302/2016- e ancora recentissimamente da Cass. n. 33621/2019 e Cass. n. 8286/2020, ove si è ritenuto, risolvendo analoga questione, che “…in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente di esclusivamente a carico del dipendente versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi al riscatto (relativi nella specie al lavoro prestato presso la medesima P.A.) tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che in tal caso la funzione del versamento conserva essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (così Cass. n. 26247 del 19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del 05/04/2013).
Si è qui aggiunto che “…il principio applicato in tali casi, collegato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare alla sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, è quello secondo cui la non tassabilità “prò parte” è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posta carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo potendosi perciò concludere che la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, non appare applicabile nell’ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.” Ne consegue che “… ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (così, anche Cass. n. 16560 del 2018).
Orbene, nella specie si è pienamente uniformata ai principi anzidetti nel ritenere che la parte di TFR corrispondente a tributi versati dal contribuente non dovesse essere soggetta a tassazione separata, non apparendo fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente e le ulteriori argomentazioni espressi dal medesimo in memoria, non potendosi dare continuità che all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte sopra ricordato.
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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