CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27020
Professionista – Avvocato – Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – Presunzione di occultamento di debiti contributivi – Esclusione
Rilevato che
con sentenza n. 238 del 2020, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti dell’avvocato A.D.S., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, considerando prescritto il credito, la domanda di accertamento negativo proposta da quest’ultimo a seguito del provvedimento di iscrizione d’ufficio notificato dall’INPS il 4 agosto 2017 e relativo a contributi e sanzioni per l’anno 2011 dovuti alla gestione separata;
in particolare, la Corte d’appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell’Istituto comunicata il 4 agosto 2017; a tale riguardo, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell’intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8. 11 debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l’Istituto, dalla quale l’INPS aveva tratto l’informazione sulla percezione del reddito, e l’Istituto ben avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;
avverso tale sentenza ricorre l’INPS sulla base di un motivo: denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante il professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di “una presunzione di occultamento” di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell’obbligo contributivo;
resiste A.D.S. con controricorso.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che
il ricorso è inammissibile, come già affermato da numerosi precedenti di questa Corte di legittimità (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n.11643);
in particolare, l’Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all’interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019);
il motivo è inammissibile.
con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo;
le censure sollevate nel ricorso dall’Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una “presunzione di occultamento” derivante dall’omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude;
è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi);
l’accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l’altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529);
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E. 1500,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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