CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27039
Tributi – IRAP – Lavoro autonomo – Dirigente operativo inserito nella struttura organizzativa della società di capitali – Unico committente – Presupposto di autonoma organizzazione – Verifica
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che, in controversia su impugnazione da parte M.C. M.G. avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso di quanto versato a titolo IRAP per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e disponeva il rimborso richiesto a titolo IRAP, in quanto “dalla documentazione prodotta va riconosciuto che il ricorrente esercita la sua attività non solo in totale assenza di quell’elemento organizzativo, che la Cassazione individua per l’applicazione dell’imposta; non sostiene costi per prestazioni di lavoro dipendente o compensi a collaboratori terzi ad adiuvandum la propria attività professionale, né sostiene costi ed oneri passivi per canoni di locazione finanziaria sui beni mobili, anzi è inserito nella struttura complessa organizzativa della società E. Spa nella quale opera in qualità di partner dirigente operativo, cui fornisce le proprie prestazioni, avvalendosi dei servizi e capitali della società, unica committente”.
La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo irrilevante la notifica del ricorso introduttivo del contribuente presso una sede dell’Agenzia territorialmente diversa, così motivando: “il contribuente ha inviato il ricorso all’agenzia delle Entrate pur indicando una sede territoriale diversa, ma pur sempre nello stesso Comune. Inoltre, la circostanza che l’Ufficio ricevente abbia tempestivamente inoltrato il ricorso aIl’Ufficio competente è la conferma che ha ritenuto sanabile e/o scusabile l’errore del contribuente”.
Nel merito, ha ritenuto non sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP.
Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, nella quale richiama giurisprudenza di legittimità e di merito che hanno escluso il presupposto impositivo dell’Irap in ipotesi, come quella in esame, di esercizio di attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita dalla società di cui il professionista è socio o dipendente, senza costi per lavoro dipendente o compensi a terzi, oneri passivi o canoni.
Considerato che
1. Con il primo motivo del ricorso, l’ufficio lamenta, in relazione comma 1, n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione deg i art.111, comma 6, Cost., art.132, comma 2, n.4, c.p.c., art.118 dis.p. Attuazione c.p.c., nonché art.1, comma 2, art. 36, comma 2 nn. 2 e 4, artt.53 e 54 del D.Lgs 546/1992, per essersi la CTR limitata a prestare acritica adesione alla giurisprudenza richiamata dal contribuente confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, senza, però, esplicitare il percorso argomentativo seguito nella formazione del proprio convincimento circa l’assenza del presupposto impositivo dell’Irap.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2 Questa Corte ha più volte affermato l’orientamento secondo cui, in tema di provvedimenti giudiziali, La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139 del 05/11/2018; n. 2G883 del 05/08/2019).
1.3 Nella fattispecie, la CTR, ha affermato di volersi uniformare alla giurisprudenza indicata dal contribuente e, confermando le motivazioni contenute nella sentenza impugnata e riportate in narrativa, che il Collegio ha fatto proprie, ha ritenuto non sussistere il presupposto della autonoma organizzazione, In tal modo ha statuito in conformità ai principi espressi da questa Corte e sopra riportati, consentendo di individuare l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamati.
2 Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. 446/1997, avendo la CTR erroneamente ritenuto non sussistere il presupposto della autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità a Irap del professionista.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto degli artt. 2, corna 1, primo periodo, e 3, comma :L, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dela “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice dì merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi ben strumentali eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plinirnds, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; Cass. sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451; n. 7602 del 2018; Cass. 14335/2018).
2.1 Nella fattispecie, la CTR non ha verificato se le strutture sociali abbiano concretamente realizzato un accrescimento dell’attività produttiva del contribuente. Le contestazioni del controricorrente, contenute anche nella memoria, non sono idonee a superare l’indicato profilo, la cui analisi da parte della CTR era essenziale al fine di verificare la ricorrenza o meno del presupposto impositivo nella specifica fattispecie (cfr. Cass. n. 24088 del 24/1.1/2016; Cass. 16337/2011; Cass. 2008, n. 19138, v. anche Cass. 2007, n. 13570).
3. Conclusivamente, va respinto il primo motivo del ricorso e accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
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