CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10485 – Nel procedimento per la concessione della c.i.g.s., la verifica dell’adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 – sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante”, e non in concreto ed “ex post” poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro