CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10516
Lavoratori autonomi – Versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiana – Accertamento – Controversia – Competenza del tribunale
Rilevato che
il Tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso proposto da N.W. avverso l’iscrizione a ruolo relativa a cartelle esattoriali concernenti contributi Inps IVS, entro il minimale per gli anni 2008-2013, in contraddittorio con l’Inps e Riscossione Sicilia SPA, con ordinanza ex art. 279 c.p.c. depositata in data 12 dicembre 2017, dichiarava d’ufficio la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’articolo 444, 1° comma c.p.c. atteso che la controversia aveva ad oggetto l’accertamento della debenza di contributi dovuti alla gestione artigiana – lavoratori autonomi, richiesti con avviso di addebito opposto dal ricorrente, residente in Noto, comune situato nella circoscrizione del tribunale di Patti; sosteneva il tribunale che non potesse applicarsi invece il foro del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, ai sensi dell’art. 444, 3 comma poiché tale regola si riferiva testualmente soltanto ai datori di lavoro e non poteva estendersi ai titolari di un rapporto autonomo tenuti al versamento di contributi; che pertanto la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo restasse assoggettata alla regola generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore ai sensi dell’articolo 444, 1 comma c.p.c. (Cass. 2317/2004, 11.646/2004; 18.013/2003, 12.380/2003);
contro la pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza N.W. sostenendo che l’ordinanza fosse errata per violazione dell’articolo 38, 3°comma c.p.c. il quale dispone che l’incompetenza per valore, per materia e quella per territorio, nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183, la quale nel rito del lavoro corrisponde a quella prevista dall’articolo 415 c.p.c.; nella fattispecie, in assenza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti, il giudice avrebbe potuto dichiarare l’incompetenza all’udienza ex articolo 415 c.p.c. e non successivamente;
l’Inps e Riscossione Sicilia S.p.A. hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto che
il ricorrente non contesta la soluzione presa dal tribunale con l’applicazione – in relazione all’identificazione della competenza territoriale per il pagamento di contributi dovuti dal lavoratore autonomo – della regola generale prevista dall’art. 444, primo comma c.p.c. invece che della previsione di cui al terzo comma; il ricorrente censura la decisione presa per tardività della relativa pronuncia, la quale avrebbe potuto essere emessa solo in sede di udienza ex articolo 415 c.p.c. in virtù dell’articolo 38, 3° comma;
preliminarmente va rilevato che il giudice di merito ha affermato che nel caso di specie si tratta di competenza per territorio inderogabile e tale affermazione non contestata risponde all’esatta natura della competenza territoriale per le controversie previdenziali, la quale (come riconosciuto da Cass. ordinanza n. 9373/2014) ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una “condicio irtris” dell’esercizio dell’azione, che deve essere verificata d’ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio;
ciò posto va osservato che, effettivamente, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, intervenuta successivamente alla sostituzione dell’art. 38 C.P.C., ad opera dell’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, quello secondo cui a seguito di detta riforma l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’art. 428 cod. proc. civ., comma 1 (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione (così Cass. 19410/2010; cui adde Cass. 2775/2010; Cass. 1167/2007; Cass. 1866/2005; Cass. 180/1998); ma anche per venire al caso che si giudica con la pari inammissibilità del rilievo di incompetenza effettuata ex officio alla udienza successiva alla prima.
La stessa giurisprudenza sopraindicata non ha mancato di evidenziare la “profonda immutazione dell’ordinamento preesistente” realizzata dalla riforma dell’art. 38 cit. e che la nuova normativa accoglie un concetto cronologico nell’individuazione della “prima udienza di discussione”, otre la quale scatta la preclusione in discorso. Essa ha conseguentemente chiarito che deve ritenersi superato l’orientamento che prima della riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 faceva riferimento, ai sensi dell’art. 428 c.p.c., all’udienza di discussione in senso logico e contenutistico.
La giurisprudenza ha pure evidenziato il particolare rigore della soluzione normativa e l’ha attribuito all’esigenza, posta dal legislatore alla base della riforma processuale del 1990, di accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza, il cui rilievo, anche d’ufficio, va operato in limine litis, e la decisione sulle quali va emanata in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni; dopo la riforma del 1990 nessuna pronuncia di legittimità ha più deciso un caso di regolamento di competenza affermando che l’udienza oltre la quale scatta la preclusione delineata dalla norma vada intesa in senso contenutistico; al contrario dalla giurisprudenza di questa Corte si rileva la distinzione tra prima udienza (di discussione) e udienza di discussione successiva alla prima; e l’accento è messo dalle citate pronunce sulla prima udienza di discussione in senso cronologico e, pertanto, deve ritenersi che sia questa la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento all’eventuale successiva proposizione/rilevazione di tale questione è irrimediabilmente realizzato; nell’unica massima in cui il diverso criterio viene richiamato (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5609 del 06/04/2012), esso viene però utilizzato in via ipotetica e meramente subordinata ovvero per rafforzare una decisione, già autonomamente presa sulla base del nuovo criterio cronologico, attraverso il richiamo al vecchio criterio contenutistico, la cui totale inutilizzabilità era stata però espressamente vagliata da questa Corte di legittimità fin dalla sentenza n. 180/1998.
Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia di incompetenza ex articolo 38 c.p.c. nel rito ordinario, la quale pure ha affermato che il legislatore stesso mostra inequivocamente di ritenere prima udienza di trattazione anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa; a tal fine la prima udienza di trattazione nell’ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex articolo 181/309 per mancata comparizione delle parti non può legittimamente ritenersi slittata alla nuova udienza di rinvio ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza di trattazione ma non anche la prima udienza di trattazione (Cass. 20736/2004).
Nel caso in esame, poiché come risulta pacifico dagli atti, la questione di competenza è stata rilevata d’ufficio, dopo la comparizione delle parti e dopo il rinvio della “prima” udienza di discussione, il limite previsto dall’art. 428 c.p.c., secondo l’interpretazione sopra richiamata, deve ritenersi violato.
Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato con rinvio della causa allo stesso tribunale di Messina, il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Messina davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
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