CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028
Recesso della preponente dal rapporto di agenzia – Clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto individuale – Risoluzione per giusta causa – Obbligazioni predeterminate ritenute essenziali – Principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso – Conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati – Principio non operante per il recesso per giusta causa, con conseguente diritto all’indennità per mancato preavviso, dell’agente
Rilevato che
La B. s.r.l. appellava la sentenza n. 361/16 del Tribunale di Bergamo, che, accogliendo parzialmente le domande formulate da Giampietro B., ex agente della società, condannò quest’ultima a pagare la somma complessiva di € 78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendo ingiustificato il recesso della preponente dal rapporto di agenzia in quanto da un lato non correttamente azionata la clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto individuale, e dall’altro privo di indicazione specifica sul contenuto della giusta causa allegata nella lettera di risoluzione.
Sosteneva la società che la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata ed in ogni caso provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente, la BM di Rimini, alla quale l’agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti B., stante l’imitazione servile che ne era derivata.
Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all’agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa. Nel contratto, in ogni caso, sussisteva tale clausola che faceva riferimento ad alcune obbligazioni predeterminate ritenute essenziali, in mancanza delle quali operava la risoluzione ad nutum dal rapporto, sicché il primo giudice aveva errato nel ritenerla non validamente azionata solo perché non espressamente menzionata nella lettera di risoluzione.
Si costituiva il B. svolgendo eccezioni preliminari sulla procura alle liti e, quanto al merito, chiedendo la conferma della decisione, in quanto non vi era la prova delle condotte indicate dalla società, proponendo inoltre appello incidentale al fine di ottenere maggiori somme, derivanti da patti aggiunti in essere tra le parti.
Con sentenza depositata il 23.12.16, la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originaria domanda del B..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste la società con controricorso.
La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.
Considerato che
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., ribadendo l’eccezione di nullità della procura alle liti della società apposta sul ricorso in appello (per illeggibilità della firma del legale rappresentante).
La censura è infondata. Essa infatti non si misura con il rilievo della Corte bresciana secondo cui, peraltro, la procura esisteva già in base a diverso e precedente atto (la procura rilasciata in primo grado e per l’eventuale appello) dal quale era evincibile chiaramente il nome, la carica sociale (quest’ultima evincibile anche dall’indicazione risultante dagli atti) e la sottoscrizione della conferente (Fiorini).
2. – Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456, co.2, c.c. in quanto la società mandante non aveva affatto menzionato (e comunicato) nella lettera di recesso la clausola risolutiva espressa, sicché la risoluzione del contratto con effetto immediato poteva essere valutata solo alla stregua dell’art. 2119.
Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata ha valutato le legittimità o meno del recesso proprio alla stregua del principio codicistico invocato, tenendo anche conto della diversità esistente tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di agenzia, ritenendo in particolare che l’attività di concorrenza sleale posta in essere dal B., confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto più considerata la qualità di agente generale della B. ricoperta dal B..
3. – Con terzo motivo il B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. sotto il profilo della mancata indicazione, nella lettera di recesso, dei motivi dello stesso, con conseguente impossibilità, peraltro, di modificare successivamente le ragioni del recesso.
Il motivo è infondato.
Ed invero questa Corte, collegandosi ad un risalente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3592/77), ha recentemente affermato che il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (del lavoratore o dell’agente), Cass. n. 30063/19, Cass. n. 23455/04, Cass. n. 3898/99.
Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n.7019/11) secondo cui se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l’agente sia a conoscenza, anche “aliunde”.
Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della società, il B. era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicché, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019/11: Ai fini delia legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche “aliunde”).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad €. 5.250,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, otre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384 - Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 - Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16106 depositata il 19 maggio 2022 - In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi "procurati" dall'agente…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10046 depositata il 14 aprile 2023 - In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30145 - Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere - per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33823 - In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore- contribuente che abbia articolato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…