CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028 – Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni