CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9932
Professionista – Ingegnere – Iscrizione all’albo professionale – Versamento dei contributi alla gestione separata – Redditi da lavoro dipendente e autonomo
Rilevato che
S.P., ingegnere iscritto all’albo professionale, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato lo stesso obbligato a versare i contributi alla gestione separata per l’anno 2007 durante il quale aveva percepito sia redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo;
il ricorrente ha affidato le proprie ragioni a tre i motivi;
l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8/08/1995 e dell’art. 18, comma 2, del D.L. n.98 del 6/07/2011, convertito con legge n. 111 del 15/07/2011.
Erroneità della sentenza nella parte che ritiene obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps per i professionisti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo alle Casse previdenziali proprie”;
sebbene si dichiari consapevole dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’obbligo della contribuzione alla gestione separata per redditi professionali da parte di soggetti già titolari di altra posizione previdenziale, ne prospetta l’opportunità di un ripensamento;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 55 del R.d.L. n. 1827 del 4/10/1935, alla legge n.153/1969 ed all’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 dell’8/08/1995.
Erroneità della sentenza nella parte che ritiene non sia decorso il termine per la prescrizione del versamento dei contributi”;
avrebbe errato il giudice del merito nell’aver ritenuto infondata la questione, sollevata già in primo grado, concernente l’intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dall’Inps, avendo preso a riferimento dell’inizio della decorrenza del quinquennio la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece la data di scadenza del debito (alla stregua del combinato disposto dell’art. 2941, n.8 cod. civ. e 2935 cod. civ.);
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 55 del R.D.L. n.1827 del 4/10/1935, alla legge n.153/1969 ed all’art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 8/08/1995. Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o inesistente sul termine per la prescrizione del versamento dei contributi – In via subordinata – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”; la Corte d’appello avrebbe mancato di indicare le ragioni di diritto dell’intervenuta prescrizione, limitandosi ad un mero accoglimento delle deduzioni ed eccezioni proposte dall’istituto ricorrente; il primo motivo è infondato;
la doglianza del ricorrente non induce questa Corte a rivedere la propria conclusione in tema di obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista che svolge attività non soggette al versamento contributivo alle casse previdenziali dei liberi professionisti; il principio di diritto, cui in questa sede s’intende dare continuità, afferma che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 e n. 30345 del 2017);
quanto al secondo motivo, esso merita accoglimento;
alla stregua di quanto già stabilito da questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo“(Così Cass.27950 del 2018; cfr. anche Cass. n.19403 del 2019);
in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di ricorso;
in definitiva, rigettato il primo motivo, assorbito il terzo ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23845 - Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821 - I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l' iscrizione alla Cassa del dottori…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16758 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17581 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25724 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 giugno 2019, n. 16426 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Registrazione del contratto preliminare di comprav
A partire dal 7 marzo 2023 è possibile procedere alla registrazione telematica d…
- Bonus dei 200 euro per gli autonomi senza partita
Bonus 200 euro per gli autonomi e professionisti senza partita IVA iscritti al…
- FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110%
FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110% Faq del 17 febbraio 2023 In caso d…
- Split Payment : sanzioni e rimedi per gli errori i
Nei casi di emissione di fatture senza indicazione l’indicazione “scissione dei…
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…