CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9933 – In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, il quale è censurabile attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione