CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28571

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di appello – Motivazione per relationem – Motivazione apparente – Nullità

Fatti di causa

1. Il contribuente ricorre, con sedici motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 86/13/2009 emessa dalla CTP di Torino con riferimento all’impugnazione di avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per l’esercizio 2004 (avviso n. R28010300621/2008).

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR, confermò la statuizione di primo grado dopo aver sintetizzando tutti i motivi d’appello e le deduzioni difensive dell’A.E., alle quali aderì. Il Giudice di secondo grado, in particolare, statuì nei seguenti termini: «Per quanto riguarda i motivi d’appello come esposti in narrativa e seguiti dalle puntuali osservazioni contrarie formulate dall’Ufficio resistente, la Commissione ritiene fondate le controdeduzioni per le ragioni in esse espresse. In questo si conforma a quanto già deciso in analoghe vertenze anche da altre sezioni di questa stessa Commissione regionale».

3. Contro la sentenza d’appello il contribuente ricorre con sedici motivi e l’Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito esplicitati.

2. Tutti i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3. Al di là della tecnica redazionale tanto delle rubriche quanto delle doglianze, con i primi tredici motivi, sostanzialmente, il ricorrente deduce «difetto assoluto di motivazione, ovvero … motivazione apparente» oltre che motivazione per relationem illegittima, per poi dedurre specifiche censure di merito; con gli ultimi tre motivi, invece, censura le statuizioni inerenti la regolamentazione delle spese processuali.

3.1. Le doglianze deducenti difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente (di cui ai primi tredici motivi) non sono fondate, a differenza della prospettata illegittima motivazione per relationem (di cui agli stessi motivi), con conseguente accoglimento dei primi tredici motivi, nei detti limiti, ed assorbimento degli ultimi tre.

La CTR, difatti, conferma la statuizione di primo grado dopo aver sintetizzato tutti i motivi d’appello e le deduzioni difensive dell’A.E., alle quali aderisce. Essa, in particolare, motiva perché, all’esito di espresso richiamo di quanto indicato e riprodotto in termini chiari e precisi nella parte in fatto, condivide le ragioni in fatto e diritto indicate dall’Agenzia. Lo stesso richiamo «a quanto già deciso in analoghe vertenze», poi, mira a porre in evidenza l’espressa condivisione delle ragioni delle dette decisioni.

Trattasi, tuttavia, di una condivisione «di stile», che non permette di comprendere le ragioni che la giustificano, prospettandosi così come motivazione per relationem.

In merito, difatti, occorre fare applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità della sentenza d’appello motivata per relationem.

In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, Rv. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonché, in termini generali circa la nullità della sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01).

Nella specie, in particolare, la sentenza della CTR, nella parte motiva, nel confermare la sentenza impugnata, si risolve, sostanzialmente, nell’assunto per il quale «per quanto riguarda i motivi d’appello come esposti in narrativa e seguiti dalle puntuali osservazioni contrarie formulate dall’Ufficio resistente, la Commissione ritiene fondate le controdeduzioni per le ragioni in esse espresse». La laconicità di cui innanzi evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata, peraltro neanche esplicitata nel suo fondamento logico-giuridico, operata altresì mediante riferimento alle controdeduzioni dell’appellata riportate nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti di causa, tale da potersi considerare un inidoneo rinvio per relationem.

4. In conclusione, devono essere accolti, nei termini di cui innanzi, solo i primi tredici motivi di ricorso (assorbiti gli ulteriori ultimi tre motivi), con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi tredici motivi di ricorso, nei termini di cui in parte motiva, con assorbimento degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.