CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40209
Inps – Omissione contributiva – Cartella esattoriale – Notifica – Decadenza
Con sentenza del 13.7.15, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile (in quanto tardiva) l’opposizione del contribuente in epigrafe a cartella Inps per contributi e sanzioni per euro 4549.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto già oggetto di contraddittorio la questione pure in fase di sospensiva ed esclusa la violazione dell’articolo 101 comma 2 c.p.c. La Corte territoriale ha rilevato che la notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. all’epoca si perfezionava con il decorso di dieci giorni dall’avviso di deposito, ed ha ritenuto irrilevante che tale decimo giorno si compisse di domenica, non trovando applicazione all’articolo 155 c.p.c. che riguarda solo le attività processuali da compiersi e non attività già compiute extraprocessuali. La corte ha considerato la data di spedizione quella di affidamento al servizio postale e ha ritenuto inapplicabile retroattivamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 (che richiede raccomandata informativa ed il deposito alla porta dell’abitazione), per essere esaurito il rapporto in ragione della verificata decadenza.
Avverso tale sentenza ricorre il D. per quattro motivi, cui resiste con controricorso Equitalia; l’INPS ha depositato delega.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 111 e 24 della Costituzione, 101 comma 2 e 133 comma 4 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato a sorpresa su questione nuova senza contraddittorio delle parti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 26 comma 4 DPR 602 del 73, come dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, nonché 130 costituzione e 30 legge 87/53, 24 decreto legislativo 46/99, 140 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che il rapporto non era esaurito in quanto il processo era in corso ed in quanto la norma che riguarda la notifica da cui decorre la decadenza integra la norma sulla decadenza costituendone un presupposto.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 155 comma 4 c.p.c. e 2963 comma 3 c.c., per mancata proroga al giorno successivo del termine scaduto di domenica.
Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso di esaminare la data della effettiva spedizione, basando la decisione sulla data dell’attivazione dei servizi integrati di notifica.
Con memoria ex art. 380bis c.p.c. il contribuente ha dedotto il sopravvenuto annullamento del debito ex art. 4 d.l. 41/21 conv. in l. 69/21, rientrando la fattispecie per cui è causa nei parametri oggettivi (importo del debito inferiore ai cinquemila euro) e soggettivi (reddito del contribuente inferiore alla soglia dei 30mila euro) prescritti per il beneficio in questione; ha altresì dedotto, documentando anche tale circostanza, che il debito di cui alla cartella in atti è stato oggetto di sgravio totale. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Lo stralcio del debito in questione opera automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge e nella specie è stato confermato dal provvedimento di sgravio da parte del creditore.
Ne deriva l’estinzione del giudizio.
Le spese processuali, in dipendenza della definizione della controversia nei termini previsti dalla legge sopravvenuta, devono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
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