CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4654
Tributi – Procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, co. 335, Legge n. 311 del 2004 – Avviso di accertamento per estimi catastali – Obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, inciso sulla determinazione del valore
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2509/17 che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto l’impugnazione di B.N., avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2012;
che la contribuente non ha svolto attività difensiva.
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce nonché degli atti di suddivisione del territorio di Lecce in microzone;
che il motivo non è fondato;
che, anche a volere ritenere astrattamente applicabile l’art. 295 c.p.c., lo stesso non potrebbe esserlo nel caso di specie dal momento che la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti (circostanza non documentata nel caso di specie) ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi (come nel caso di specie), potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Cass 20491/18);
che, comunque, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 luglio 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione (Cass 23129/18);
che l’art. 39 comma 1 bis – aggiunto dall’articolo 9, comma 1, lettera o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 – (La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato; (Cass. 23129/18) che il secondo motivo, col quale si deduce violazione dell’art. 7 I. 212/2000, per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l’accertamento e il terzo motivo, col quale si deduce violazione dell’art. 1 comma 335 L. 311/2004 sono infondati; (Cass. 23129/18) che il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e, cioè, l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; (Cass. 23129/18) che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015); (Cass 23129/18)
che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione; (Cass. 23129/18)
che la CTR ha in definitiva applicato correttamente i principi di diritto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione della contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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