CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4839
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni “prima casa” – Revoca – Trasferimento residenza anagrafica – Vigili del fuoco – Equiparazione alle forze armate – Esclusione
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che in controversia su ricorso di A.D. e delle figlie T.Z., C.Z. e G.Z., quali eredi di E.Z., per l’annullamento dell’avviso di liquidazione per imposta di registro, con il quale venivano revocate le agevolazioni prima casa, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti, in quanto il dante causa E.Z. aveva prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco e “come tale era esentato dall’obbligo di trasferire la propria residenza unitamente alla moglie”.
La CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge per l’agevolazione cd. “prima casa”, che era stata illegittimamente revocata.
Le contribuenti si costituiscono con controricorso e depositano successiva memoria.
Considerato che
1 Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 66 L. 342/2000, ex art.360, n.3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, in quanto appartenente al corpo dei VV.FF., fosse esentato dall’obbligo di trasferimento nel Comune ove era ubicato l’immobile.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha infatti errato nel ritenere che l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco fosse equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art.66 della L. 342/2000, secondo cui “non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l’unità abitativa” prevista dalla Nota li-bis dell’art. 1 della Tariffa parte I annessa al TUR.
1.3. Si tratta pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo attribuisce il beneficio all’acquirente dell’immobile appartenente a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia).
1.4. Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933 del 2013, da ultimo Cass. 28055/2021), in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, parte 1, della tariffa allegata al DPR 131/1986 (ex art.360, n.3,c.p.c.), per avere la CTR ritenuto rilevante ¡1 trasferimento di fatto della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, assumendo la residenza anagrafica valore di mera presunzione che può essere superata con idonea prova (ad es. pagamento delle utenze, della tassa rifiuti).
2.2 Il motivo è fondato.
2.3. In base alla giurisprudenza di questa Corte “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile “senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile” (Cass. 10072/2019; Cass. n. 1530/2012, n. 13345 del 2016).
2.4 E’ stato altresì precisato che il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica (Cass. n. 3713 del 13/02/2017). La CTR ha pertanto errato nel ritenere sussistenti le condizioni previste dalla legge per l’agevolazione della prima casa.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia.
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