CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4843
Tributi – Agevolazioni prima casa – Condizione – Trasferimento della residenza – Ritardo – Causa sopravvenuta di forza maggiore – Accertamento inevitabilità e imprevedibilità del ritardo dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica
Ritenuto che
A. e F.. G. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di liquidazione in tema di benefici fiscali della prima casa ai contribuenti, ha accolto l’appello dell’Agenzia.
La CTP, accoglieva il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuto il beneficio fiscale della prima casa ai contribuenti, che pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell’acquisto dell’immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso in base al procedimento amministrativo di mutamento dell’iscrizione anagrafica sancita dall’art.18, comma 2, del D.P.R. 223/1989.
La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto che i contribuenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non hanno poi dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza in Roma che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c..
I ricorrenti depositano memoria.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art.18, comma 2, del DPR 223/1989 (nella formulazione al tempo vigente), conseguente violazione dell’art.1, Parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in relazione all’art.360, primo comma, n.3. c.p.c., per aver errato la CTR nel ritenere che i contribuenti non abbiano dato la prova della realizzazione dell’impiego di trasferire la propria residenza in Roma.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte ha affermato che in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell’agevolazione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 26328 del 19/10/2018, n. 1588 del 23/01/2018).
La CTR, in base a tale principio avrebbe dovuto accertare la eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 912), tenendo conto delle prove offerte dal contribuente
3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.
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