CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4988
Rapporto di lavoro – Irrogazione delle sanzioni – Lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria
Rilevato che
La Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta da G.B. avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 86LST100013 2008 avente ad oggetto la somma di € 28.200,00 per l’anno 2002 in relazione all’asserito impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, ai sensi dell’ art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 convertito in legge n. 73 del 2002 come poi modificato dall’art. 36 bis del d.l 223 del 2006.
La Corte territoriale ha ritenuto che per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis comma 7 del citato d.l., convertito in legge n. 248 del 2006, a mezzo della sentenza n. 254 del 2014, la somma non fosse più dovuta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo. G.B. pur ritualmente evocato in giudizio è rimasto intimato.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, convertito in legge n. 73 del 2002, dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, con riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2014 ed in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.. Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte costituzionale ha interessato le sole sanzioni civili previste dalla norma connesse al versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore. Con riguardo alla loro misura minima ed a prescindere dalla durata della prestazione. Al contrario non ne sarebbe stata toccata la sanzione amministrativa irrogata nella specie che era disciplinata dal primo periodo del ricordato art 3 comma 3.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il d. I. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 36-bis comma 7 è stabilito che “All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. “
Con la sentenza n. 254 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art, 3 Cost., l’art. 36- bis , comma 7, lett. a ), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), nella parte in cui, modificando l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 73 del 2002), stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
La dichiarazione di illegittimità è rimasta circoscritta all’ipotesi delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e non ha interessato la prima parte della citata disposizione normativa che ha ad oggetto la diversa ipotesi dell’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore. Questa Corte, con le sentenze n.26489 del 26/10/2018 e n. 3208 del 09/02/2018, ha già chiarito che in tema di sanzioni previste per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006 – riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall’intervento del giudice delle leggi.
A tale insegnamento va data continuità nel presente giudizio e conseguentemente la sentenza della Corte di appello di Bologna deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice che in diversa composizione darà corretta applicazione ai principi sopra esposti.
Alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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