CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 770
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Contraddittorio – Contestazioni del contribuente di inattendibilità dei parametri – Motivazione specifica dell’Ufficio di mantenere inalterata la pretesa contributiva
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia in Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla G.P.M. I.E. s.n.c. avverso l’avviso di accertamento n. R2N02A200419 relativo a Iva e Irap per l’anno 2004.
2. Ha rilevato il giudice di appello che lo studio di settore risultava correttamente applicato, atteso che nell’anno di riferimento risultava un aumento dei ricavi e la società non aveva provato alcuno stato di crisi.
3. Per la cassazione della citata sentenza la G.P.M. I.E. s.n.c. ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.): art. 62-sexies d.l. 331/1993 ed art. 39, 1° ca., let. D), d.p.r. 600/1973» deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente l’incongruità dei parametri denunciati nell’anno di competenza, allorquando nessun indizio presuntivo era stato allegato a dimostrazione della validità del metodo induttivo applicato.
b. Secondo motivo «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.): art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/1990» deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto corretta la fase amministrativa della contestazione, invece viziata dalla genericità delle contestazioni mosse alla contribuente.
c. Terzo motivo «Omessa, insufficiente (o, comunque, erronea) motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.): la rilevanza delle presunzioni in danno dei ricorrenti, legittimanti l’emissione dell’avviso di accertamento impugnato» deducendo l’erroneità della motivazione per aver omesso di spiegare le ragioni della ritenuta legittimità del metodo di accertamento applicato al caso di specie.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede accertarsi comunque l’infondatezza.
3. Il ricorso va respinto.
4. L’utilizzo degli studi di settore per l’accertamento induttivo del reddito è previsto dalla legge (art. 62-sexies del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993) ed è stato ritenuto sempre legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (e plurimis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9459 del 12/04/2017). Si è solo precisato che è onere dell’Amministrazione – ove il contribuente nella fase amministrativa abbia eccepito l’inattendibilità dei parametri presuntivi – replicare alle difese della parte privata motivando specificamente l’eventuale decisione di mantenere inalterata la pretesa contributiva (da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018).
5. Ciò determina l’infondatezza del ricorso per la parte in cui lamenta una falsa applicazione della normativa richiamata come lesa. Quanto al resto, le censure non deducono di aver controdedotto nella fase amministrativa alle rilevate incongruenze poste a base dell’accertamento; di talché non può ritenersi applicabile l’inversione dell’onere della prova nella fase giurisdizionale che, come detto, scatta solo ove il contribuente abbia assolto all’onere di specifica contestazione nella fase amministrativa. Le doglianze finiscono invece per essere inammissibili laddove non si confrontano con la ratio decidendi adottata dal giudice di appello, che ha corroborato la presunzione induttiva con uno specifico riferimento all’incremento del valore patrimoniale dei beni strumentali nell’esercizio di riferimento e all’assenza di qualsivoglia prova di situazione di crisi; elementi di fatto che il ricorso non affronta né smentisce, limitandosi a una generica trattazione dei presupposti astratti della disciplina e affermando che nessuna contestazione sarebbe stata mossa alla veridicità dei dati aziendali, il ché evidentemente confligge con la motivazione resa dal giudice di secondo grado.
6. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente G.P.M. I.E. s.n.c. al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.