CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 773
Tributi – IRAP – Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio – Indeducibilità introdotta dall’art. 2, co. 2, del D.L. n. 168 del 2004 – Applicabilità dall’esercizio 2005 – Deducibilità delle svalutazioni antecedenti al 2005 rinviate per quote agli esercizi successivi
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla (…) – S.G.A. s.p.a. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione fiscale avverso la domanda di rimborso Irap per l’anno 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che l’art. 2, comma 2, del d.l. 168/2004 non ha efficacia retroattiva, sicché legittima doveva ritenersi la pretesa della società di rivendicare la deduzione dei ratei dell’imposta per gli anni successivi al primo, essendo il meccanismo in vigore al momento della svalutazione del credito, irrilevanti risultando le modifiche normative introdotte negli anni successivi.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, resistiti dalla (…) – S.G.A. s.p.a. con controricorso.
4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis 1 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo «Nullità per violazione dell’art. 36 n. 4 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (omessa indicazione delle ragioni di diritto e di fatto della decisione)» deducendo la nullità della sentenza per aver parafrasato la sentenza di primo grado, senza confutare le ragioni dell’interposto appello.
b. Secondo motivo «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 2 del D.L. 168/2004, convertito nella L. 30 luglio 2004 n. 191, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto rilevante la questione della retroattività della norma citata, allorquando l’innovazione normativa riguardava in effetti una diversa regolazione dei rapporti pendenti al momento della sua entrata in vigore, di talché andava immediatamente applicata.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede accertarsi comunque l’infondatezza.
3. Il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con ordinanza n. 21978 del 11/09/2018) che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. Nella specie la sentenza impugnata nella sua premessa soddisfa i citati requisiti essenziali e nella parte motiva dà conto delle ragioni giuridiche che l’hanno indotta a propendere per la rilevanza della questione e per la conseguente irretroattività della novellazione introdotta con l’art. 2, c. 2 del d.l. n. 168 del 2004. Ne deriva che la motivazione della pronuncia non è affatto apparente.
5. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte condivide e dà continuità a quanto in precedenza affermato (Sez. 5, Sentenza n. 5403 del 04/04/2012; Sez. 6-5, Sentenza n. 1111 del 21/01/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26547 del 21/12/2016) secondo cui anche in materia di IRAP la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall’art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all’art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l’indeducibilità ai fini dell’IRAP, introdotta dall’art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall’esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata.
6. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente (…) – S.G.A. s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.