CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15868
Tributi – Istanza di rimborso – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Rideterminazione dei valori di acquisto della propria partecipazione non negoziata in mercati regolamentari
Ritenuto in fatto
M.C. ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Como avverso il rigetto opposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della istanza del 22.1.2009 con la quale aveva chiesto il rimborso della I rata pagata il 16.5.2003 per la rivalutazione di partecipazione societaria ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 5 non intendendo più procedere alla detta rivalutazione. Con successiva comunicazione del 21.11.2008 l’Agenzia delle Entrate respingeva la richiesta di rimborso delle II e III rata. La CTP di Como rigettava la domanda.
Con sentenza n.205/1/2010 la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile la domanda di rimborso della I rata dell’imposta sostitutiva in quanto effettuata oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 comma 1 del D.Igs 546/92. Rigettava nel resto il ricorso sul presupposto che la scelta operata dal contribuente per la rideterminazione dei valori di acquisto della propria partecipazione non negoziata in mercati regolamentari, effettuata nella dichiarazione dei redditi anno 2003, non fosse modificabile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidato a tre motivi; ha resistito l’Ufficio con controricorso
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo il contribuente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione.
2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del DPR n. 602/73. Errato riferimento alla circolare n. 35/E/2004 del 4 agosto 2004.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora la contraddittorietà della motivazione in relazione a un aspetto fondamentale della questione.
4. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Le censure non sono fondate.
4.a. Il giudice di appello ha accertato che la richiesta di rimborso della prima rata era stata effettuata in data 20.9.2008, mentre il ricorso con cui è stata svolta la domanda di rimborso è stato inoltrato in data 22.1.2009, oltre il termine di giorni 60 previsto dall’art.21 comma 1 del D.Igs n. 546/92.
Il contribuente non ha censurato detta statuizione.
La pronuncia è pertanto divenuta cosa giudicata.
5. Con riferimento poi alla domanda di rimborso della II e III rata, osserva la Corte come l’articolo 2 comma 2 del DL 282/2002 convertito dalla legge 27/2003 preveda che “Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003”. In base al su citato art. 5 “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del T.U. sulle imposte dirette … per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentari, posseduti alla data del 1-1-2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima …, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi” da versarsi “entro il 16 dicembre 2002” e che “può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo”. Come appare evidente dal tenore letterale della detta disposizione, assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato.
Siffatta scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
In tal senso anche la Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 35/E del 4-8-2004, ove è stato precisato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
Va osservato che le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso. Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 1973, n. 602, art. 10 e segg.. (Cass.19215/2017; Cass.26317/2016; Cass. 3410/2015; Cass. 21944/2007).
La sentenza impugnata ha tenuto conto dei su esposti principi motivando in maniera diffusa e coerente con la normativa applicabile.
6. Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 5600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
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