CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15880
Imposte dirette – IRPEG – Istanza di rimborso – Accertamento
Rilevato che
1. I’ Ente Nazionale per la Protezione ed Assistenza dei Sordi Onlus ricorre con cinque motivi contro I’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 76/35/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione n. 35, emessa il 14 febbraio 2011, depositata il 3 marzo 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa del diniego tacito del rimborso IRPEG per le somme versate in eccesso relativamente alle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, riconoscendo per l’anno d’imposta 2000 la tardività dell’istanza di rimborso, presentata il 2/12/2005, oltre il termine di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/73;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso dell’Ente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
Considerato che
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966, 2967, 2946 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo il ricorrente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe espressamente riconosciuto la fondatezza del diritto al rimborso dell’Ente (che può usufruire del beneficio di cui all’art. 6 D.P.R. n. 601/73), per cui il riconoscimento impedirebbe la decadenza;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. l’Amministrazione ha riconosciuto che l’Ente ha i requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 6 D.P.R. n. 601/73, ma ha contestato la tempestività dell’istanza di rimborso per l’annualità 2000;
a fronte dell’eccezione di decadenza, il giudice di appello ha correttamente rilevato il decorso del termine ex art. 38 D.P.R. n. 602/73 per l’annualità 2000, accogliendo l’appello dell’Agenzia;
né la natura assistenziale e di rilievo pubblico dell’Ente comporta la disapplicazione dell’art.38 citato;
2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;
vi sarebbe, secondo il ricorrente, una violazione del giudicato, poiché il giudice di appello ha ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/73, nonostante la mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado concernenti l’accertamento della sussistenza del diritto in capo all’Ente;
2.2. il motivo è infondato,
2.3. invero, nel caso in esame non è dato riscontrare alcuna violazione del giudicato, poiché la sentenza di primo grado era stata impugnata dall’Amministrazione limitatamente all’annualità del 2000, sotto il profilo dell’intervenuta decadenza del contribuente dalla facoltà di richiedere il rimborso, che l’Amministrazione ha invece riconosciuto come dovuto per le annualità successive, per le quali la decadenza non si era verificata;
non si è formato, quindi, alcun giudicato sul diritto al rimborso per l’annualità in contestazione, oggetto dello specifico motivo di appello dell’Amministrazione, ritenuto fondato ed accolto dalla C.T.R. del Lazio;
3.1. con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.P.R. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo il ricorrente, il dies a quo del termine per la domanda di rimborso decorrerebbe dal momento in cui vi è stato il riconoscimento da parte dell’Amministrazione del diritto dell’Ente al rimborso;
3.2. il motivo è infondato;
3.3. l’art. 21 D.P.R. n. 546/92 prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”;
in primo luogo, ai sensi dell’art. 21, il dies a quo coincide con il momento del pagamento;
inoltre, il termine di cui all’art. 21 ha una portata residuale e si applica in assenza di specifiche disposizioni che prevedano una diversa scadenza;
nel caso di specie, trattandosi di istanza di rimborso di versamenti diretti, deve ritenersi applicabile il termine di 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 602/73;
4.1. con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 8 L. n. 259/1958, dell’art. 3 L. n. 438/1998, dell’art. 6 L. n. 212/00, del D.P.R. n. 31/3/1961, L. n. 889/1942, L. n. 698/1950, D.P.R. 31/3/1979, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
secondo il ricorrente, l’Amministrazione, pur essendo a conoscenza della natura giuridica dell’ente, avrebbe omesso di informarlo di poter usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 6 D.P.R.n. 601/73;
4.2. il motivo è infondato;
4.3. invero non è ravvisabile alcun obbligo di informazione gravante sull’Amministrazione ed al quale la stessa sia venuta meno;
5.1. con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1, comma 164, L. n. 296/06, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., e profili di incostituzionalità per violazione dell’art.3 Cost.;
sostiene il ricorrente che la legge finanziaria del 2007, nell’introdurre il termine di cinque anni per la presentazione dell’istanza di rimborso dei tributi locali non dovuti o versati in eccesso, avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i contribuenti, operando per alcuni il diverso termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/73;
5.2. il motivo è inammissibile;
5.3 in primo luogo “la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata” (Cass. sent. 3708/14);
nel caso in esame, i ricorrenti lamentano la violazione di legge, ma non avanzano istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
comunque, la doglianza appare manifestamente infondata, perché estremamente generica e poco argomentata, risultando del tutto oscuro in cosa consista la lesione del principio di uguaglianza in relazione al diverso trattamento dei contribuenti con specifico riferimento a diversi tributi;
6.1. per quanto fin qui detto il ricorso va rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
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