CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539 – Ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa ed in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari