CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18931 – Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente