CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15114
Contratto di agenzia – Recesso senza causa dell’agente – Mancato preavviso – Comportamento illegittimo della preponente
Rilevato che
1. con sentenza in data 4 febbraio (notificata il 12 febbraio) 2015, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello proposto da F.F.B. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale di Foggia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.236,05, a titolo di provvigioni maturate (in base al contratto tra le parti del 4 giugno 1990) nel mese di settembre 2006 in favore del proprio agente G.S., oltre che della sua domanda riconvenzionale di condanna di quest’ultimo al pagamento della differenza tra il proprio credito di € 52.595,60, pari all’indennità di mancato preavviso conseguente al recesso senza causa dell’agente, opposto in compensazione e la predetta somma;
2. dato atto della non contestazione del credito dell’agente, la Corte territoriale riteneva giusta la causa di recesso dell’agente con nota del 28 settembre 2006 per il comportamento illegittimo della preponente, consistito nell’avere: a) unilateralmente modificato il contratto di agenzia, senza giustificazione in base al suo art. 14 (con deduzione per la prima volta della non necessità del consenso dell’agente in esso previsto; disposizione negoziale peraltro nulla, anche secondo arresti di legittimità richiamati, per indeterminatezza del suo oggetto nella previsione unilaterale di modificazione delle tariffe professionali da parte della società, con suo solo onere di preavviso e salva la facoltà di recesso dell’agente in caso di mancata accettazione), comunque inapplicabile nel caso di specie, nel quale la preponente aveva in concreto proposto all’agente la sottoscrizione di un nuovo contratto sostitutivo del precedente e non la sola variazione delle condizioni economiche; b) impedito all’agente di accedere il 22 settembre 2006 al proprio ufficio, con un comportamento (cambio della serratura) contrario a buona fede;
3. essa escludeva pure che la modifica contrattuale fosse stata tacitamente accettata dall’agente, per la comunicazione del suo recesso dopo undici mesi dalla modificazione del contratto (11 novembre 2005), avendo peraltro espresso dal febbraio 2006, con cadenza mensile a mezzo raccomandate a.r., le proprie doglianze con un fermo disaccordo;
4. avverso tale sentenza, con atto notificato il 1° aprile 2015, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l’agente resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.;
Considerato che
1. la ricorrente deduce insufficiente ed erronea valutazione sull’elemento determinante del giudizio, quale l'(in)applicabilità dell’art. 14 del contratto di agenzia tra le parti sul presupposto della stipulazione di un nuovo accordo, sostitutivo del precedente, anziché della previsione di un nuovo regime provvigionale all’interno di un intero testo contrattuale, solo per comodità riproposto al promotore senza altre modifiche, tanto meno essenziali; peraltro essendo stabiliti dagli stessi accordi collettivi specifici interventi modificativi delle condizioni contrattuali ed in ogni caso non essendo stata immediata la reazione del predetto (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
2.1. la ricorrente ha infatti omesso di confutare la prima delle due rationes decidendi (ossia, la deduzione per la prima volta in appello della previsione dell’art. 14 di un consenso dell’agente, tuttavia non necessario, ai fini di legittimità della modifica delle condizioni di contratto: al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), avendo ad oggetto la doglianza la sola seconda (“ad ogni buon conto argomentata dall’ultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza);
2.2. deve pertanto essere ribadito il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di una specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307);
3. la ricorrente deduce poi illogicità, contraddittorietà e omissione della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha attribuito rilevanza alle contestazioni del promotore, a fronte della modifica delle condizioni delle provvigioni, senza considerare l’intervallo di undici mesi tra questa e il recesso del predetto (secondo motivo); insufficienza della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha attribuito rilevanza, nel ravvisare la giusta causa di recesso del promotore, alla sostituzione della serratura dell’ufficio, che gliene avrebbe impedito l’accesso (terzo motivo);
3. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3.1. appare evidente l’inconfigurabilità dei vizi motivi denunciati, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. s.u. 22 settembre 2014 n. 19881; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): essi risolvendosi in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito e sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404), ove congruamente argomentati, come appunto nel caso di specie (conper le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della sentenza);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 19988 depositata il 12 luglio 2023 - Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14374 - Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2022. n. 20863 - In caso di decisione basata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283 - Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283 - Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38120 depositata il 30 dicembre 2022 - Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome 'rationes decidendi', ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…