CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20255
Rapporto di lavoro – Dipendente ministeriale – Svolgimento di attività di lavoro autonomo – Architetto – Contributi dovuti alla gestione autonoma
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da F.Z., dipendente del Ministero dell’istruzione, all’avviso con cui l’Inps gli aveva chiesto il pagamento di Euro 27.770,15 per contributi dovuti alla gestione autonoma in relazione ai redditi di lavoro svolto quale architetto, libero professionista, relativi al 2005.
La Corte ha determinato la minor somma dovuta di Euro 14.940, 00 in applicazione dell’aliquota del 10%, in luogo di quella applicata del 18%.
Ha rilevato, inoltre, che dalla dichiarazione dei redditi emergeva la percezione di redditi da lavoro autonomo e tanto bastava per imporre l’obbligo di pagamento dei contributi.
Secondo la Corte, inoltre, era infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi in data 30/10/2006 e solo da tale data l’Inps era in grado di conoscere la percezione del reddito da parte dello Z. e, dunque,di poter chiedere il pagamento della contribuzione.
2. Avverso la sentenza ricorre lo Z. Resiste con controricorso l’Inps.
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, nonché violazione della L. n. 335/1995 in relazione alla L. n. 111/2001 (ndr L. n. 111/2011).
Lamenta che la Corte aveva omesso di esaminare che egli era iscritto all’albo degli ingegneri ed architetti e che, dunque, era tenuto a corrispondere i contributi all’Inarcassa e ,comunque, quale dipendente della P.A. non era tenuto a pagare alla gestione separata in quanto alternativa rispetto all’Inarcassa.
Circa la prescrizione rileva che essa decorreva non già dalla data di presentazione della denuncia dei redditi relativi al 2005 (30/6/2006), ma dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi 2005, e cioè giugno e novembre 2005, con la conseguenza che la richiesta del 20/6/2011 era tardiva.
4. Il ricorso è infondato.
5. In via preliminare va esaminato il motivo nella parte relativa alla prescrizione. A riguardo va rilevato che il termine per il pagamento dei contributi a percentuale scade nel termine per il pagamento dell’Irpef e, dunque, da tale momento decorre la prescrizione (cfr Cass n 13463/2017, n. 13049/2020).
Nella specie, trattandosi di contributi relativi al reddito del 2005,Riavrebbero dovuto essere corrisposti entro il 20/6/2006, con la conseguenza che la notifica dell’avviso di pagamento il 20 giugno 2011 ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale.
Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» valendo la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
6. Quanto alla sussistenza dell’obbligo contributivo va osservato che la questione principale, oggetto del motivo – concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio – è già stata decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso.
7. Si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).
8. La decisione della Corte di merito è conforme all’anzidetto principio di diritto con conseguente rigetto del ricorso . Le spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4899 - In tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25610 depositata il 1° settembre 2023 - In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950 - In tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27495 - In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…